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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7651/2020 del 02/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente e la persona fisica ricorrente impugnavano la sentenza della CTR della Lombardia, depositata il 17 aprile 2014, che, riformando parzialmente la decisione della CTP di Varese, aveva ridotto da 10 a 5,50 euro al metro quadrato il valore del terreno oggetto di compravendita, rettificato dall’Agenzia delle Entrate. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione delle norme sull’onere della prova e degli artt. 43 e 51 del D.P.R. n. 131/1986, nonché omesso esame di un punto essenziale. Contestavano, anzitutto, che la dicitura dell’atto di rettifica «mq. 2.670 x 20 = Euro 53.400» potesse essere considerata un mero lapsus calami, sostenendo che il calcolo fosse privo di significato. Lamentavano inoltre che il valore fosse stato determinato sulla base di elementi presuntivi e deduttivi senza adeguata valutazione della documentazione da loro prodotta: l’atto notarile di acquisto, atti di vendita della società e certificazione urbanistica comunale che classificava le aree come zona agricola di parco naturale. Con il secondo motivo denunciavano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., omessa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 43 e 51 del D.P.R. n. 131/1986.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, trattando unitariamente i due motivi perché strutturalmente connessi. Ha ritenuto che la cifra «20» nell’atto di rettifica fosse chiaramente riferibile agli euro per metro quadrato, e che la moltiplicazione per la superficie di 2.670 mq conducesse al valore indicato di 53.400 euro: la censura sul preteso errore dell’atto era quindi infondata. Ha escluso che i giudici di merito avessero fondato la rideterminazione su mere presunzioni, rilevando che avevano esaminato gli atti e i documenti, compresi quelli prodotti dai ricorrenti, e avevano motivato perché non risultassero elementi idonei a giustificare un valore inferiore a quello medio della zona. La distanza dalle strade e l’assenza di infrastrutture non dimostravano, da sole, un minor pregio del terreno. La valutazione di merito, adeguatamente motivata, non era sindacabile in cassazione. La censura relativa all’omesso esame non era inoltre specifica, poiché i ricorrenti non avevano indicato compiutamente quale punto essenziale fosse rimasto inesaminato. È stata confermata la sentenza impugnata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 43 D.P.R. n. 131/1986

    La Corte è dell’avviso che sul punto vada senz’altro condiviso quanto argomentato nella sentenza impugnata circa l’inconsistenza della eccezione risultando all’evidenza che la cifra “20” va riferita agli Euro a metri quadrati in quanto questi, moltiplicati per la superficie dell’area (mq. 2.670), consentono, per l’appunto, di pervenire al valore accertato.

    La censura concernente l’indicazione del valore nell’atto di rettifica è infondata quando dal contesto risulta chiaramente che la cifra indicata è il valore unitario per metro quadrato e il calcolo conduce al valore accertato.

  • art. 51 D.P.R. n. 131/1986

    Anche tale censura si rivela infondata ove si consideri che i giudici del merito, lungi dal fare riferimento a criteri presuntivi, hanno operato, in esito all’esame degli atti e dei documenti di causa desumibili anche dalla documentazione versata dai ricorrenti, una rideterminazione del valore dell’area sulla base di valutazioni di merito adeguatamente motivate anche con riferimento alla ritenuta assenza di ragioni tali da far ritenere che il bene in questione potesse considerarsi di pregio minore rispetto a quelli medi della zona, non potendo ciò desumersi dalla distanza dalle strade e dall’assenza di infrastrutture caratterizzanti, nella media, i terreni agricoli.

    La determinazione del valore del bene può essere confermata quando il giudice di merito abbia esaminato gli atti e i documenti, compresi quelli del contribuente, e abbia motivato adeguatamente la valutazione; la distanza dalle strade e la mancanza di infrastrutture non dimostrano da sole un pregio inferiore rispetto alla media della zona.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Quanto poi al rilievo dell’art. 360 c.p.c., ex n. 4, non risulta compiutamente specificato dai ricorrenti quale sia stato il punto essenziale non adeguatamente esaminato rispetto al quale la motivazione possa considerarsi mancante o carente.

    La censura di omesso esame o di carenza della motivazione non può essere scrutinata se il ricorrente non individua in modo compiuto il punto essenziale che sarebbe rimasto inesaminato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Quanto poi al rilievo dell’art. 360 c.p.c., ex n. 4, non risulta compiutamente specificato dai ricorrenti quale sia stato il punto essenziale non adeguatamente esaminato rispetto al quale la motivazione possa considerarsi mancante o carente.

    La doglianza relativa all’omesso esame di un punto essenziale è infondata quando non specifica quale punto sarebbe stato trascurato e perché la motivazione risulterebbe mancante o carente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, comma 1 bis.

    Il contributo unificato dovuto per il ricorso costituisce il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo previsto in caso di rigetto, secondo quanto stabilito dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La valutazione del valore di un bene operata dal giudice di merito sulla base dell’esame degli atti e dei documenti, e sorretta da motivazione adeguata, resta sottratta al sindacato di legittimità.
  • La documentazione prodotta dal contribuente deve essere valutata nel quadro complessivo degli elementi acquisiti; la sola distanza dalle strade o l’assenza di infrastrutture non dimostra necessariamente che un terreno abbia pregio inferiore rispetto ai valori medi della zona.
  • Un’indicazione numerica contenuta nell’atto di rettifica non rende di per sé incomprensibile la quantificazione quando dal contesto risulti che si tratta del valore unitario al metro quadrato e il calcolo sia ricostruibile.
  • La censura di omesso esame di un punto essenziale deve identificare in modo compiuto il punto asseritamente trascurato; una doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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