Cassazione Civile, Ordinanza n. 16789/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una lavoratrice e due società, formalmente inquadrato come contratto di agenzia ma poi ritenuto dai giudici di merito un rapporto di lavoro subordinato per due periodi distinti: inizialmente come guardia giurata e successivamente come addetta alle vendite con mansioni di quadro. Il tribunale aveva riconosciuto differenze retributive e il diritto al TFR; la corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo sia l'extrapetizione sulla domanda di TFR sia la compensazione con somme corrisposte in passato per un patto di non concorrenza. In cassazione le società deducevano, con il primo motivo, error in procedendo e violazione degli artt. 112, 414 e 420 c.p.c., sostenendo che la domanda di pagamento del TFR fosse stata proposta solo nelle note autorizzate e non nell'originario ricorso, con conseguente ultrapetizione/extrapetizione; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 1362, 1363, 2099 c.c., 36 Cost., 1417, 2732, 2735 c.c. e 420 c.p.c., contestando il mancato riconoscimento in compensazione delle somme già versate alla lavoratrice a titolo di patto di non concorrenza, ritenendo che, venuto meno quel patto per effetto della diversa qualificazione del rapporto, tali somme dovessero essere sottratte dal credito per TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di pagamento del TFR, sopravvenuta alla cessazione del rapporto durante il processo, non integra mutatio libelli ma un consentito adeguamento della domanda all'evoluzione del rapporto, coerente con le memorie conclusive nel rito del lavoro; il bene della vita richiesto resta il medesimo, mutando solo il comando giudiziale sollecitato. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, osservando che la valutazione della corte territoriale sulla natura delle somme corrisposte come quote di provvigioni solo formalmente imputate al patto di non concorrenza è apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
invocato per denunciare un error in procedendo relativo all'asserita ultrapetizione/extrapetizione
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo nel rito del lavoro
ritenuto coerente con la possibilità di adeguare la domanda nelle memorie del rito del lavoro
invocato per l'interpretazione del preteso patto di non concorrenza e delle somme corrisposte
invocato per l'interpretazione complessiva delle pattuizioni tra le parti
richiamato in relazione alla natura retributiva delle somme corrisposte
art. 36 Cost.
richiamato in relazione alla tutela della retribuzione
richiamato in tema di prova della simulazione o della diversa natura delle somme corrisposte
richiamato tra le norme sulla prova e sulla valutazione delle dichiarazioni
richiamato tra le norme sulla prova e sulla valutazione delle dichiarazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la domanda di pagamento del TFR può costituire un legittimo adeguamento della pretesa alle sopravvenienze processuali, quando la cessazione del rapporto intervenga nelle more del giudizio; in tal caso non vi è mutatio libelli se resta immutato il bene della vita richiesto.
- La trasformazione della domanda da accantonamento a pagamento del TFR incide solo sul comando giudiziale sollecitato e non integra, di per sé, una domanda nuova, potendo essere proposta anche nelle memorie conclusionali se coerente con l'evoluzione del rapporto dedotto in giudizio.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito con cui il giudice di appello accerti che somme formalmente imputate a un patto di non concorrenza siano in realtà parte della retribuzione o delle provvigioni pattuite.
- Quando il giudice di merito attribuisce alle somme una diversa qualificazione sostanziale rispetto a quella formale, la richiesta di compensazione fondata sull'originaria destinazione delle somme può essere disattesa se manca un errore di diritto e si contesta solo l'apprezzamento fattuale.
- La compensazione di crediti retributivi con somme già corrisposte richiede una base giuridica e fattuale coerente con la reale causa dell'erogazione; se il giudice di merito accerta che tali somme erano comunque retribuzione, non può pretendersi la loro detrazione per una diversa causale meramente apparente.
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