Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Bologna e la Corte di appello di Bologna aveva parzialmente riformato la decisione del 5 luglio 2022, riqualificando la ricettazione in furto semplice per la sottrazione e l’indebito utilizzo di una carta bancomat, e rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 500 di multa. Con il ricorso la difesa ha dedotto: (1) violazione dei criteri di valutazione della prova e del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonché illogicità della motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse fondata su mere compatibilità e sulla coerenza della ricostruzione accusatoria; (2) analoghi vizi quanto alla riqualificazione in furto, contestando che il successivo uso della carta provasse la sottrazione; (3) vizi nella valutazione del riconoscimento fotografico, ritenuto un apprezzamento investigativo di forte somiglianza anziché una identificazione certa, senza adeguata verifica delle immagini e del metodo di comparazione; (4) vizi nell’uso dell’autovettura Mercedes quale riscontro identificativo, in mancanza di chiarimenti su intestazione, disponibilità, leggibilità della targa e identificabilità del conducente; (5) violazione delle norme sul furto e sull’indebito utilizzo di carte di pagamento, per asserita mancanza di prova della condotta sottrattiva; (6) vizio nel riconoscimento della recidiva, asseritamente desunta dalla biografia penale senza valutazione concreta del nuovo fatto; (7) motivazione carente sul trattamento sanzionatorio, sul giudizio di comparazione e sul diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità; (8) violazione della disciplina della procedibilità a querela, sostenendo che la denuncia della persona offesa non integrasse una valida richiesta di punizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, non rigettato nel merito. I primi cinque motivi sono stati ritenuti generici e comunque manifestamente infondati, in ragione dell’esame delle immagini da parte dei giudici di merito, del riscontro tra i fotogrammi e i caratteri somatici dell’imputata e dell’individuazione dell’autovettura usata per gli spostamenti, senza che fosse stata allegata una possibile utilizzazione da parte di altri familiari. Le censure sulla riqualificazione da ricettazione a furto sono state inoltre dichiarate inammissibili per carenza d’interesse: la riqualificazione era stata sollecitata dalla stessa difesa in appello, risultava logicamente motivata dalla stretta contiguità temporale tra sottrazione e uso della carta e conduceva a una fattispecie meno grave. I motivi su recidiva, attenuante del danno di speciale tenuità e pena sono stati giudicati manifestamente infondati: la recidiva era motivata dalla continuativa inclinazione a delinquere nello specifico settore e dalle modalità professionali della condotta; il danno non andava valutato solo in base al valore venale, ma anche considerando il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale; la pena base era stata fissata nei minimi, con contenuti aumenti per continuazione, mentre la revisione del bilanciamento non era stata devoluta in appello. L’ottavo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la denuncia del 20 novembre 2018 della titolare della carta conteneva espressa volontà di procedere contro i responsabili. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante.
L’interesse a impugnare sussiste soltanto se l’impugnazione può produrre, eliminando gli effetti primari e diretti del provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.
Analogamente incensurabile risulta il diniego dell’invocata attenuante della speciale tenuità del danno, essendosi la Corte territoriale conformata al costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o, comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali.
La speciale tenuità va valutata considerando non soltanto il valore venale del bene, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale, effettivo o potenziale, della condotta.
Con riguardo al ritenuto delitto di furto deve ulteriormente rilevarsi l’assoluta genericità dell’ottavo motivo, avendo la Corte territoriale (pag. 3) dato conto dell’esistenza in atti di idonea istanza punitiva, affermazione contrastata dal difensore sull’assunto dell’inidoneità dell’atto propulsivo senza alcuna allegazione e illustrazione della censura.
Nel caso concreto, la contestazione sulla procedibilità del furto non è stata accolta perché generica e perché dagli atti risultava una valida istanza punitiva della persona offesa.
Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato in quanto dall’accesso agli atti, consentito dalla natura della doglianza, consta che la denunzia di furto del 20/11/2018 a firma della titolare della carta sottratta contiene espressa richiesta di punizione dei responsabili dei fatti esposti (“manifesto la mia volontà che si proceda … nei confronti dei colpevoli”).
La denuncia integra la richiesta di procedere quando manifesta espressamente la volontà della persona offesa di ottenere la punizione dei responsabili.
I frammentati rilievi (motivi secondo e quinto) relativi alla derubricazione dell’originario delitto di ricettazione in furto sono inammissibili per carenza di interesse.
La Corte richiama la riqualificazione in furto, in luogo della ricettazione, come statuizione favorevole alla ricorrente e dichiara inammissibili le censure contro di essa per difetto d’interesse; non enuncia una distinta interpretazione della fattispecie di cui all’art. 493-ter c.p.
La difesa sul punto non ha formulato osservazioni, appuntando le proprie critiche esclusivamente sul giudizio di “forte somiglianza” espresso dal Commissario Barillari.
La Corte ritiene che le doglianze sulla valutazione probatoria non incrinino la motivazione di merito, fondata anche sul diretto esame delle immagini e sul raffronto dei caratteri somatici; il passaggio non formula un’autonoma regola interpretativa dell’art. 192 c.p.p.
Risultano dunque meramente reiterativi, oltre che destituiti di giuridico fondamento, i rilievi svolti precipuamente nel terzo motivo sulla pretesa insussistenza di certezza identificativa in ordine all’ascrivibilità dei prelievi alla Minguzzi, attesa l’esistenza in atti di una prova documentale di carattere rappresentativo rispetto alla quale lo stesso organo giudicante ha operato un positivo raffronto con i caratteri somatici dell’imputata.
La Corte considera compatibile con l’affermazione di responsabilità il riconoscimento fondato su immagini esaminate direttamente dai giudici e positivamente confrontate con i tratti somatici dell’imputata; non enuncia una regola astratta autonoma sul canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza impugnata ha dato conto con motivazione congrua della sussistenza della recidiva, giustificata da un percorso criminale della prevenuta segnato da una continuativa inclinazione a delinquere nello specifico settore dei delitti contro il patrimonio, estrinsecatasi nella vicenda a giudizio con connotazioni di professionalità che costituiscono indice di accresciuta pericolosità dell’agente.
La motivazione è ritenuta congrua quando espone gli elementi concreti posti a fondamento della recidiva e del giudizio di pericolosità, anziché limitarsi a una generica menzione dei precedenti.
La richiesta di revisione del giudizio di bilanciamento non risulta devoluta al giudice d’appello mentre la dosimetria della pena, solo genericamente censurata, è attestata ai minimi con riguardo alla pena base con contenuti aumenti a titolo di continuazione sicché non presta il fianco a censura in questa sede.
La revisione del bilanciamento delle circostanze non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non devoluta al giudice d’appello.
La sentenza impugnata ha dato conto con motivazione congrua della sussistenza della recidiva, giustificata da un percorso criminale della prevenuta segnato da una continuativa inclinazione a delinquere nello specifico settore dei delitti contro il patrimonio, estrinsecatasi nella vicenda a giudizio con connotazioni di professionalità che costituiscono indice di accresciuta pericolosità dell’agente.
La recidiva può essere motivata valorizzando una continuativa inclinazione a delinquere nel medesimo settore e le concrete modalità del nuovo fatto, quali elementi indicativi di accresciuta pericolosità.
La richiesta di revisione del giudizio di bilanciamento non risulta devoluta al giudice d’appello mentre la dosimetria della pena, solo genericamente censurata, è attestata ai minimi con riguardo alla pena base con contenuti aumenti a titolo di continuazione sicché non presta il fianco a censura in questa sede.
La determinazione della pena non è censurabile in cassazione sulla base di doglianze generiche quando la pena base è fissata nei minimi e gli aumenti sono contenuti.
La sentenza impugnata ha dato conto con motivazione congrua della sussistenza della recidiva, giustificata da un percorso criminale della prevenuta segnato da una continuativa inclinazione a delinquere nello specifico settore dei delitti contro il patrimonio, estrinsecatasi nella vicenda a giudizio con connotazioni di professionalità che costituiscono indice di accresciuta pericolosità dell’agente.
La valutazione della pericolosità e della recidiva può fondarsi sul percorso criminale concreto e sulle modalità professionali del fatto oggetto del giudizio.
Infine, con riguardo al ritenuto delitto di furto deve ulteriormente rilevarsi l’assoluta genericità dell’ottavo motivo, avendo la Corte territoriale (pag. 3) dato conto dell’esistenza in atti di idonea istanza punitiva, affermazione contrastata dal difensore sull’assunto dell’inidoneità dell’atto propulsivo senza alcuna allegazione e illustrazione della censura.
La censura fondata sulla disciplina della procedibilità a querela è stata esaminata nel merito processuale e respinta perché generica; il testo non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 2, comma 2, c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, Avv. Fabrizio Ragni, enunciando i motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, disp. 2.
La disposizione è richiamata quale criterio per riassumere i motivi del ricorso; la Corte non ne offre un’interpretazione sostanziale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare, quale condizione di ammissibilità, sussiste solo quando l’eliminazione degli effetti primari e diretti del provvedimento possa procurare all’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa.
- La valutazione della speciale tenuità del lucro o del danno non può limitarsi al valore venale del bene, ma deve considerare anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta, effettivi o potenziali.
- La motivazione sulla recidiva può essere ritenuta congrua quando collega i precedenti a una concreta e continuativa inclinazione a delinquere nello specifico settore e considera le modalità del nuovo fatto indicative di accresciuta pericolosità.
- La revisione in cassazione del giudizio di bilanciamento non è ammissibile se la questione non è stata devoluta al giudice d’appello; una censura genericamente formulata sulla pena non è sufficiente quando la pena base è fissata nei minimi e gli aumenti sono contenuti.
- La denuncia per furto soddisfa la richiesta di punizione quando contiene un’espressa manifestazione della volontà della persona offesa di procedere contro i responsabili.
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