Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito contro la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore B1, sostenendo di avere svolto, a partire dal 2 luglio 2009, mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di cantoniere B2 attribuitagli. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo, sulla base della contrattazione collettiva applicabile e dell'istruttoria, che il profilo superiore richiedesse la conduzione di mezzi speciali in modo pieno, con assunzione di responsabilità diretta, autonomia e iniziativa, e che non fosse emersa un'adibizione abituale e prevalente a tali mansioni. Il ricorso per cassazione si articolava in quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita mancata confutazione dei motivi di appello; (2) omesso esame/travisamento della prova su un punto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello recepito un dato probatorio mai emerso o contrario alle deposizioni; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alle modalità di esame testimoniale in primo grado; (4) violazione degli artt. 244, 115 e 116 c.p.c. e 2103 c.c., assumendo che l'istruttoria testimoniale fosse stata svolta fuori dai limiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, rendeva percepibile il percorso logico seguito e non integrava le ipotesi di nullità per anomalia motivazionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e, comunque, era ostacolato dalla doppia conforme. Ha respinto il terzo motivo osservando che l'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non mere questioni processuali, e che nel caso la Corte territoriale aveva comunque deciso implicitamente la questione esaminando il merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia perché il lamentato errore nella prova testimoniale non determina nullità derivata della sentenza se questa non si fonda sull'atto istruttorio viziato, sia perché non era stata specificamente allegata e provata la tempestiva eccezione di nullità ai sensi dell'art. 157 c.p.c.; inoltre la decisione d'appello poggiava su valutazioni complessive, soprattutto documentali, insindacabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta nullità per motivazione apparente è configurabile solo in presenza di una motivazione mancante o radicalmente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o non conforme alle attese della parte.
art. 111 Cost.
La violazione del parametro costituzionale sulla motivazione rileva solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare l'omesso esame di elementi istruttori né di sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nella c.d. doppia conforme è precluso il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti richiamati dalla Corte.
L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non questioni meramente processuali o errori di attività del giudice.
Le contestazioni sulle modalità di assunzione della prova testimoniale attengono a eventuali vizi dell'atto istruttorio e, se non tempestivamente eccepiti, non sono più deducibili.
Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La scelta e la valutazione delle prove ritenute decisive spettano al giudice di merito e non sono liberamente riconsiderabili in cassazione.
La rivendicazione di mansioni superiori richiede la prova dell'adibizione effettiva, abituale e prevalente alle mansioni proprie della qualifica superiore.
La nullità derivante da irregolarità della prova testimoniale, ove prevista a tutela di interessi delle parti, deve essere eccepita tempestivamente nel corso dell'assunzione o all'udienza immediatamente successiva.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce un vizio processuale deve indicare specificamente il contenuto dell'eccezione e il momento in cui è stata proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva, in modo assoluto o sostanzialmente incomprensibile, dell'esposizione delle ragioni della decisione; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dal ricorrente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per ottenere una nuova ricostruzione del merito.
- Nella presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti fissati dall'art. 348-ter c.p.c.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo per la mancata decisione su domande o eccezioni di merito, non per il mancato esame espresso di questioni processuali che risultino comunque decise implicitamente.
- Le irregolarità nell'ammissione o nell'assunzione della prova testimoniale non determinano di per sé la nullità della sentenza; per essere dedotte devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata e devono incidere in modo decisivo sulla decisione.
- La prova delle mansioni superiori richiede che il lavoratore dimostri un'effettiva adibizione abituale e prevalente alle attività corrispondenti alla qualifica superiore, secondo la disciplina contrattuale applicabile.
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