Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19274/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001 per ottenere il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo presupposto. Il decreto del Consigliere delegato e poi la Corte d'appello di Bologna avevano ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, perché il termine semestrale per il ricorso ex art. 3 L. 89/2001 sarebbe decorrente dalla definitività della sentenza di rinvio, che la Corte territoriale aveva fissato al 31.10.2017 ritenendo applicabile la regola dell'unitarietà del termine nelle ipotesi di litisconsorzio necessario (la prima notifica della sentenza al Vernocchi il 1.8.2017 avrebbe fatto decorrere il termine breve per tutti). Le ricorrenti contestavano questa ricostruzione, sostenendo tra l'altro che non si trattava di litisconsorzio necessario e che, comunque, la decorrenza del termine non poteva essere estesa a tutte le parti in presenza di notifiche parziali; inoltre deducevano profili di violazione di legge e di applicazione degli artt. del codice di procedura civile relativi al vizio di motivazione e alla specificità dei motivi in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo per carenza dell'onere di specificità (art. 366, 1° co., n.4 c.p.c.): le ricorrenti non hanno indicato in modo puntuale i punti della decisione impugnata e la norma violata. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la regola dell'unitarietà del termine d'impugnazione nei litisconsorzi deve essere interpretata nel senso che la notifica della sentenza eseguita da una parte segna l'inizio del termine breve solo per il notificante e per la parte destinataria della notificazione, non automaticamente per tutte le altre parti che non hanno ricevuto la notifica. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per verificare la coerenza delle notifiche e determinare se e quando la sentenza del giudizio presupposto sia effettivamente divenuta definitiva ai fini del termine semestrale per il ricorso ex L. 89/2001; la Corte di cassazione ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 (L. n. 89/2001), art. 3

    La norma riconosce il rimedio per ingiustificata durata del processo; la Corte ha valutato la tempestività del ricorso ex art. 3 facendo riferimento alla data di definitività del giudizio presupposto

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 (L. n. 89/2001), art. 4

    Stabilisce il termine semestrale per proporre il ricorso; la Corte ha richiamato che il termine decorre dalla definitività del provvedimento presupposto e ha rimandato la verifica della data effettiva di definitività in relazione alle notifiche alle parti

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente la censura per violazione di legge in cassazione; la Corte ha ricordato che tale vizio va dedotto con specificità e confrontato con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Impone l'onere di specificità nella denuncia di violazione di legge in cassazione; la Corte ha rigettato il primo motivo per non avere le ricorrenti individuato e confrontato puntualmente i punti della decisione con la norma denunciata

  • Codice di procedura civile, art. 325

    Norma richiamata nella censura relativa alla decorrenza dei termini d'impugnazione nel litisconsorzio; la Corte ha interpretato la regola dell'unitarietà del termine nei litisconsorzi affermando che la notifica segna l'inizio del termine breve solo per il notificante e per il destinatario della notifica

  • Codice civile, art. 2043

    Richiamato in contestazione generale sull'obbligo di risarcimento del danno (capo della domanda nel giudizio presupposto); la sentenza riguarda però soprattutto profili processuali di decorrenza dei termini per impugnare e per il ricorso ex L. 89/2001

Massime di principio

  • Il ricorso per equa riparazione (L. n. 89/2001) va proposto entro sei mesi dalla definitività del provvedimento presupposto: è quindi fondamentale determinare con precisione la data in cui la sentenza è divenuta definitiva per il relativo soggetto processuale
  • In presenza di pluralità di parti e di ipotesi di litisconsorzio, la regola dell'unitarietà del termine d'impugnazione non fa decorrere automaticamente il termine breve per tutte le parti dalla prima notifica: la notifica avviata da una parte fa decorrere il termine breve solo per il notificante e per la parte destinataria della notificazione; le altre parti hanno diritto a ricevere la notifica perché per esse il termine non decorre fino alla ricezione
  • Per decidere sulla tempestività di un ricorso ex art. 3 L. 89/2001 in processi con più parti occorre verificare in modo dettagliato le notifiche eseguite (a chi e quando) e l'eventuale esercizio di impugnazioni nei confronti di ciascuna parte, perché la definitività può variare da parte a parte
  • In cassazione le doglianze di violazione di legge devono essere formulate con la massima specificità (art. 366 c.p.c., 1° co., n.4): il ricorrente deve indicare i precetti denunciati, confrontarli col contenuto della decisione impugnata e motivare il contrasto, altrimenti la censura sarà rigettata
  • Se la decisione di merito ha valutato la sussistenza di un litisconsorzio necessario e la decorrenza dei termini in conseguenza delle notifiche, la Corte di legittimità può cassare e rinviare per verifiche istruttorie sulla effettiva coerenza delle notifiche e sulla decorrenza dei termini a favore delle singole parti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.