Cassazione Civile, Sentenza n. 19337/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la recuperata plusvalenza ai fini IRPEF derivante dalla cessione dell'azienda in comunione ereditaria. L'ufficio aveva determinato la plusvalenza sulla base della divergenza tra il prezzo dichiarato in atto (€1.500) e il valore accertato ai fini dell'imposta di registro (€15.500), valorizzando tale valore determinato in sede di accertamento con adesione del cessionario come parametro esclusivo; la C.T.R. aveva inoltre qualificato la plusvalenza come reddito d'impresa in quanto la comunione ereditaria era munita di partita IVA e assimilata a società di fatto. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, che non fosse legittimo fondare l'accertamento esclusivamente sul valore registrale/definito ai fini dell'imposta di registro senza ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, e censuravano la qualificazione della plusvalenza come reddito d'impresa; inoltre prospettavano questioni processuali (litispendenza). Parallelamente, alcune posizioni sono state definite o oggetto di adesione alla definizione agevolata in corso di causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso notificato solo a Luca Sbrana per intervenuta definizione agevolata e ha ritenuto inammissibile il ricorso di Carla Lucchesi per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della sua adesione ad una diversa definizione. Quanto all'avviso principale (R5Z020400447-2008) la Corte ha accolto il primo motivo: ha cassato la sentenza della C.T.R. ritenendo illegittimo basare l'accertamento esclusivamente sul valore determinato ai fini dell'imposta di registro senza l'individuazione di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, conforme al consolidato orientamento di legittimità (richiamando art. 5, comma 3, d.lgs. n.147/2015). Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte ha quindi accolto il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha compensato le spese dei gradi di merito tra le parti; ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione (liquidate in euro 2.300,00 oltre esborsi e oneri), e ha disposto l'estinzione o l'inammissibilità per gli altri avvisi come sopra indicato.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
«In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria»
La Corte applica la norma interpretativa autentica per affermare che il valore risultante dall'imposta di registro non può essere l'unico parametro per l'accertamento induttivo della plusvalenza; sono necessari indizi supplementari, gravi, precisi e concordanti.
art. 6 e art. 7, d.l. n. 119/2018 (definizione agevolata)
La Corte ha dichiarato estinti o comunque influito sul giudizio in relazione alle domande di definizione agevolata presentate dai contribuenti, con conseguente cessazione della materia del contendere quando i pagamenti risultano effettuati o quando il contribuente manifesta rinuncia al giudizio.
art. 6, d.l. 22/10/2016, n. 193 (definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione)
L'adesione alla definizione riferita agli agenti della riscossione può determinare sopravvenuta carenza di interesse e conseguente inammissibilità del ricorso se il contribuente rinuncia al giudizio.
art. 39, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nelle censure relative alla (presunta) illegittimità della determinazione induttiva del valore, come norma di riferimento per la determinazione dei redditi d'impresa in sede di accertamento.
art. 67, d.P.R. n. 916/1987
Richiamato in relazione alla qualificazione della plusvalenza tra i redditi di impresa; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente tale censura dopo aver accolto il motivo principale.
art. 86, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in relazione ai criteri di qualificazione del reddito; la censura sulla qualificazione è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, ritenendo di poter decidere la causa senza ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso il merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamata con riferimento all'obbligo del pagamento di ulteriore somma in caso di soccombenza della parte pubblica munita di prenotazione a debito; la norma è stata ritenuta non applicabile nella specie per la parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamati come riferimento procedurale per le doglianze di diritto e di motivazione presentate in cassazione; la Corte ha accolto il motivo fondato sull'erronea applicazione della norma interpretativa e dichiarato inammissibile altro motivo processuale (litispendenza) per vizi formali.
Massime di principio
- Un valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può essere assunto automaticamente e da solo come base per l'accertamento induttivo della plusvalenza: l'amministrazione deve individuare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti a supporto del maggior corrispettivo.
- Se il contribuente aderisce a misure di definizione agevolata e paga/regolarizza quanto dovuto, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere; analogamente l'adesione alla definizione presso l'agente della riscossione può rendere il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La qualificazione della plusvalenza (reddito d'impresa vs redditi diversi) richiede un'analisi fattuale della concreta gestione dell'azienda (es. esercizio diretto dell'attività, concessione in affitto, ecc.); tuttavia, se la questione centrale è l'illegittimità del metodo valutativo adottato dall'ufficio, la corte può decidere sul merito senza approfondire ulteriormente la qualificazione se ciò non è necessario.
- In sede di cassazione l'eccezione di litispendenza è inammissibile se non è stata dedotta nei precedenti gradi e non è corredata, in cassazione, dalla documentazione attestante la pendenza anteriore; l'onere probatorio sulla sussistenza della litispendenza grava su chi la eccepisce.
- Spese processuali: la compensazione delle spese tra le parti è possibile quando vi sono profili di soccombenza reciproca nei gradi di merito; invece le spese di cassazione possono seguire la soccombenza e gravare sull'Amministrazione se soccombente.
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