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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19275/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 per irragionevole durata di un processo penale. Il ricorrente aveva presentato querela il 3 agosto 2006, non era stato avvisato dell'udienza preliminare (13.10.2009) e si era costituito parte civile solo nella prima udienza dibattimentale del 26 gennaio 2010. Contestazione centrale: la Corte territoriale ha computato l'inizio del processo, ai fini dell'equa riparazione, dal momento della costituzione di parte civile anziché dalla data del deposito della querela; il ricorrente invoca violazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 (testo anteriore alle modifiche del 2012) e dell'art. 6 CEDU (connessi artt. 3 e 117 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile, per il giudizio in esame, il testo originario dell'art. 2 della legge n. 89/2001 (le modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012 non sono applicabili perché il ricorso era già pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione). Confermato il principio consolidato secondo cui il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo penale non spetta alla persona offesa/querelante che non si sia costituita parte civile; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001, art. 2 (testo ante e post novellazione)

    il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile ...

    La Corte ha applicato il testo originario dell'art. 2 al caso concreto perché il ricorso era pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012; in linea generale il criterio interpretato è che, ai fini dell'equa riparazione per durata, il processo si considera iniziato quando la persona assume formalmente la qualità di parte civile (o altro status rilevante).

  • decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 55, comma 1 e comma 2)

    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

    La modifica (introduzione del comma 2-bis) non era applicabile al ricorso perché quest'ultimo era stato depositato prima del termine di operatività della norma; la norma ha effetto solo per ricorsi introdotti successivamente al termine temporale previsto.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    La Corte ha valutato la giurisprudenza CEDU (sentenze citate) ma ha ritenuto che, tenuto conto dell'orientamento della Corte costituzionale e della separazione dei rami del giudizio, non derivi un obbligo automatico di riconoscere l'equa riparazione al querelante che non si sia costituito parte civile nel giudizio penale interno.

  • art. 78 cod. proc. pen. e art. 75 cod. proc. pen. (richiamati)

    Richiamate per richiamare la distinzione formale tra denunce/querela e la formale instaurazione del rapporto processuale mediante costituzione di parte civile; svolgono ruolo nel definire quando si instaura il rapporto processuale rilevante.

  • Corte EDU, Arno/di c. Italia (7.12.2017) e Petrella c. Italia (18.3.2021) (giurisprudenza internazionale citata)

    La Corte ha preso in considerazione questi precedenti della CEDU che invitano a non adottare un approccio meramente formalistico nell'individuazione della nozione di 'parte' e che riconoscono tutele alla vittima; tuttavia ha ritenuto che essi non impongano la modifica dell'orientamento nazionale consolidato nel caso concreto.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 249/2020 e n. 203/2021

    Le sentenze della Corte costituzionale hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, e hanno confermato la coerenza del criterio che individua nel momento della costituzione di parte civile il punto di partenza del computo della durata ragionevole ai fini dell'equa riparazione.

Massime di principio

  • Verificare le date: per sapere quale testo dell'art. 2 L.89/2001 si applica è decisivo il momento di deposito del ricorso per equa riparazione rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012 (effetti operano solo per ricorsi depositati dopo il termine previsto).
  • Secondo l'orientamento consolidato riaffermato dalla Corte, ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo penale, la decorrenza utile si individua normalmente nel momento in cui la persona assume formalmente la qualità di parte civile (e non automaticamente nel deposito della querela/denuncia).
  • Se ci si trova nella posizione di persona offesa/querelante che intende ottenere tutela anche sul piano della durata del processo, è consigliabile costituirsi parte civile tempestivamente per far valere il diritto all'equa riparazione nell'ambito del processo penale.
  • La giurisprudenza internazionale (CEDU) favorisce un approccio sostanziale e valuta le concrete modalità con cui la vittima abbia cercato di far valere diritti civili nel penale; pertanto, quando si contesta la decorrenza del termine, è utile documentare intenti, comunicazioni e comportamenti che dimostrino la volontà di far valere il diritto risarcitorio in sede penale.
  • In caso di notifica omessa di udienze o di ritardi determinanti la prescrizione, valutare parallelamente l'azione civile e la documentazione di eventuali malfunzionamenti procedurali: la compensazione del danno può dipendere anche dalla possibilità di esercitare vie civili autonome e dall'esito complessivo delle indagini e del processo.

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