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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16748/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

Due committenti avevano incaricato un appaltatore di realizzare la copertura a spiovente di un edificio. Deducevano che l'opera eseguita fosse totalmente difforme dal progetto e comunque non a regola d'arte, lamentando vizi strutturali dell'opera e chiedendo il risarcimento dei danni. L'appaltatore non negava la difformità, ma sosteneva che essa fosse stata voluta dalle committenti in corso d'opera per ricavare un vano abitabile, e che i lavori si fossero interrotti perché aveva richiesto l'intervento del progettista/direttore dei lavori. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello riformava parzialmente e condannava l'appaltatore al pagamento di euro 27.297,02 oltre IVA e interessi. In cassazione l'appaltatore deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 651 c.p.p., per non aver considerato la condanna per falsa testimonianza di un teste, ritenuta però irrilevante dalla Corte perché riguardava le variazioni progettuali e non i vizi strutturali; 3) violazione del divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., assumendo che in secondo grado fosse stata introdotta per la prima volta una domanda risarcitoria da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ma la Corte ha rilevato che sin dall'atto di citazione era stato domandato il risarcimento per vizi strutturali dell'opera, con indicazione di specifici difetti (assenza di travi, sezione del ferro inferiore al previsto) tali da renderla inutilizzabile e soggetta a cedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, perché dal testo emergeva chiaramente il percorso argomentativo fondato sulla consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva accertato difformità strutturali della copertura idonee a incidere sulle prestazioni statiche e sulla stabilità nel tempo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che, anche a voler correggere il richiamo normativo errato, la condanna del teste per falsa testimonianza non era decisiva, poiché la controversia riguardava i vizi strutturali dell'opera e non le sole variazioni progettuali riferite dalla deposizione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo che vi fosse una domanda nuova in appello, poiché la richiesta risarcitoria per i difetti strutturali dell'opera era già contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le doglianze proposte sono state ricondotte, a seconda del caso, al vizio di nullità per motivazione apparente, all'omesso esame di un fatto decisivo e alla violazione di legge processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o apparente, cioè al di sotto del minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è viziata in senso radicale solo se manca del tutto o è meramente apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 651 c.p.c.

    Il richiamo alla norma è stato reputato inconferente, ma la doglianza è stata comunque esaminata come possibile omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 345 c.p.c.

    È preclusa in appello la proposizione di domande nuove, ma nel caso concreto la domanda risarcitoria era già stata introdotta in primo grado.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento della pretesa extracontrattuale per gravi difetti dell'opera; la Corte ha ricondotto la domanda originaria a tale pretesa sostanziale, escludendone la novità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente un mero difetto di sufficienza o di maggiore analiticità della motivazione.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo motivazionale è assolto se la sentenza indica le fonti del convincimento e rende percepibile l'iter logico seguito, potendo intendersi implicitamente disattese le contrarie deduzioni di parte.
  • Ai fini del vizio di omesso esame, rilevano solo i fatti decisivi e discussi tra le parti; è invece inammissibile la censura che investa elementi non decisivi o comunque estranei al thema decidendum effettivo.
  • Non vi è domanda nuova in appello quando la pretesa fatta valere in secondo grado sia già compresa, anche solo in termini sostanziali, nella domanda originaria proposta in primo grado, specialmente se fondata sugli stessi fatti costitutivi e sugli stessi vizi dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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