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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41548/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP di Como di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di Sedino, indagato per plurimi reati (tra cui truffa aggravata e riciclaggio) in relazione all'attività svolta come amministratore di società estoni (Ixellion Ou, GUS Investments): le accuse riguardavano la diffusione di informazioni ingannevoli sulla quotazione in borsa e sugli asset (filamenti di nichel), l'induzione all'acquisto di azioni prive di valore e il successivo riciclaggio dei proventi. Il ricorrente lamentava mancata valutazione di prove difensive (audit sul nichel, corrispondenza, contratti, lettere di Metal Group, documentazione di EY e ISE), travisamento di intercettazioni, errata valutazione del valore delle azioni e della regolarità dei trasferimenti, violazione del diritto di difesa per mancata considerazione di documenti in lingua inglese, e motivazione apparente sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti 'de libertate' (verifica della legittimità e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione), escludendo la possibilità di una rivalutazione di merito degli elementi probatori. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi e le esigenze cautelari (sopravvalutazione del magazzino nichel, incoerenze sulla capacità produttiva di Ixellion, assenza di concreta quotazione in borsa, elementi che depongono per la scarsa consistenza economica delle azioni, e uso di comunicazioni a distanza che hanno diminuito la difesa degli investitori). Ha inoltre respinto le censure procedurali sulla mancata considerazione dei documenti in lingua straniera e quelle relative all'interpretazione delle intercettazioni, ritenute valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dispone ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 640

    Reato di truffa contestato: la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale ma conferma che il Tribunale ha adeguatamente motivato la gravità degli indizi relativi a condotte ingannevoli sull'asset e la quotazione

  • Codice penale, art. 648 ter

    Reato connesso al riciclaggio indicato nell'imputazione; rilevanza nel quadro indiziario valutato dal giudice di merito

  • D.Lgs. 58/1998, art. 166

    Norma richiamata tra i reati contestati (più in generale relative alle violazioni in materia di intermediazione/mercati); la Corte non modifica la valutazione del giudice di merito sull'idoneità degli elementi raccolti

  • Codice penale, art. 61 n.5 e n.7

    Circostanze aggravanti menzionate nell'incolpazione; inserite nel quadro fattuale valutato dal Tribunale

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Principio richiamato dalla Corte: l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se collegata alla violazione di norme o a manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1‑ter

    Norma richiamata per gli ulteriori provvedimenti consequenziali dato che il rigetto del ricorso non comporta la remissione in libertà; la Corte ordina di provvedere ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari 'de libertate' è limitato al controllo della legittimità e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione di merito degli elementi probatori se non quando la motivazione risulti palesemente contraddittoria o illogica
  • Le interpretazioni e il peso delle intercettazioni sono valutazioni di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità; lamentare un diverso significato delle conversazioni senza dimostrare l'illogicità della valutazione è inammissibile
  • Documenti prodotti in lingua straniera non sono automaticamente inammissibili: il giudice decide se e come tenerne conto; l'assenza di un'esplicita esclusione dal provvedimento impugnato indica che il materiale è stato almeno considerato
  • Il pericolo di reiterazione della condotta ai fini cautelari va valutato anche come rischio di reiterazione di quel tipo di reato (es. truffe analoghe mediante acquisizioni societarie), non solo come possibilità di compiere gli stessi atti già contestati
  • La presenza di registrazioni/ISIN o di procedure di collocamento non è di per sé prova del valore economico di un'azione: il giudice può tener conto di altri elementi (assenza di produzione, fatturato zero, mancanza di utili, incoerenze contabili) per ritenere le azioni prive di sostanziale valore
  • La richiesta di riesame basata su nuova documentazione deve dimostrare che la prova nuova smentisce concretamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la misura; altrimenti si configura una mera richiesta di diversa valutazione del merito non accoglibile in Cassazione

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