Cassazione Penale, Sentenza n. 41344/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: contestava che il rifiuto a sottoporsi all'accertamento alcolimetrico fosse riferibile ad una guida su strada privata non aperta al pubblico (la via d'accesso alla propria abitazione) e deduceva la non contestualità dell'accertamento rispetto alla guida, sostenendo che il reato istantaneo richieda un nesso temporale immediato tra guida e accertamento
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato, accertando che l'imputato aveva posto alla guida il veicolo sulla pubblica via dopo che era stato effettuato un accertamento su altro conducente, nonostante l'invito degli agenti ad attendere una persona sobria. Il ricorrente, giunto tramite pubblica via vicino alla propria abitazione, ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento. La Corte ha inoltre confermato che l'accertamento non deve necessariamente essere contemporaneo alla guida per essere rilevante, richiamando precedenti giurisprudenziali. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), art. 186, comma 7
La disposizione viene applicata quale norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; la Corte la riconduce al comportamento consistente nel rifiuto di sottoporsi agli accertamenti idonei a verificare lo stato di ebbrezza in relazione alla guida accertata sulla pubblica via
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo e alla necessità di motivare nei termini richiesti per la cassazione; utilizzata per segnalare che il ricorso deve esporre i motivi in modo utile alla decisione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23
Richiamato in ordine alle conclusioni depositate dalla Procura generale; citazione formale nell'iter processuale in Cassazione
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o altre condanne previste; applicata per la somma di euro 3000
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 32457 del 06/07/2022 (Ceban)
Precedente richiamato per affermare che non sempre è necessaria la contestualità immediata dell'accertamento rispetto alla guida; è ammesso eseguire accertamenti in momenti successivi se sussiste adeguato nesso con la condotta di guida
Massime di principio
- Sulla Cassazione non si possono sostituire valutazioni probatorie: per impugnare efficacemente una decisione di merito è necessario confrontare specificamente le argomentazioni del giudice e dimostrare errori giuridici o lacune motivazionali, non solo offrire una diversa ricostruzione dei fatti
- Se il giudice di merito ha motivato che la guida è avvenuta su strada pubblica, la successiva opposizione basata sull'essere transitato su una strada privata richiede prova e argomentazione puntuale; la mera affermazione contraria non supera la valutazione di merito
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici può integrare il fatto tipico anche se l'accertamento non è stato eseguito immediatamente durante la guida, purché sia dimostrato il nesso con la condotta di guida sulla pubblica via
- Per resistere a imputazioni per guida in stato di ebbrezza o rifiuto di accertamenti, è strategico produrre elementi probatori sulla natura della strada (privata vs pubblica), testimonianze, documentazione cartografica o prova contraria sul momento esatto della guida
- La condanna alle spese e alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità sottolinea il rischio procedurale di ricorsi che non affrontano con precisione la motivazione della sentenza impugnata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41336/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41337/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41338/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41339/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41341/2022 del 03/11/2022
- Sentenza penale · 3 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 41347/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →