Cassazione Penale, Sentenza n. 41336/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza impugnata per un presunto riferimento errato al "capo A" nella rideterminazione della pena (si sosteneva che tale capo non era mai stato contestato); (2) vizio di motivazione e contraddittorietà nella conferma delle condanne relative ai capi D ed E dopo l'assoluzione, in sede di revisione, dei capi B e C, con particolare riferimento al valore probatorio dei riconoscimenti testimonali; (3) insufficiente e illogica motivazione sulla rideterminazione della pena, omissione di valutazione sulle attenuanti generiche e sulla congruità della pena alla luce dell'assoluzione parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il riferimento al "capo A" nella sentenza della Corte di appello di Brescia sia un mero refuso materiale e debba intendersi "capo D". Sul merito, la Corte ha precisato che la revisione parziale che assolve per alcuni capi non estende automaticamente i suoi effetti agli altri capi già definiti dal giudicato; pertanto la conferma delle condanne residuate (capi D ed E) non è viziata dal venir meno dei capi B e C. Quanto alla rideterminazione della pena, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice della revisione aumenti la pena riferita al reato ora rimanente se questo diviene il più grave, purché non si superi il divieto di reformatio in peius e non si applichi una pena complessiva maggiore rispetto a quella già inflitta.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usato per giustificare l'aumento in continuazione della pena relativa al reato residuo quando questo diviene quello prevalente; consente l'aggregazione degli aumenti purché non venga violato il divieto di incremento complessivo della pena.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: il giudice non può irrogare una pena complessivamente maggiore nei confronti dell'imputato in sede di impugnazione/revisione.
art. 629 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina della revisione; la Corte sottolinea che l'iniziativa di revisione, accolto l'elemento probatorio nuovo in favore dell'imputato, limitava l'ambito di riesame ai soli capi oggetto di revisione e non agli altri già giudicati con riferimento al giudicato parziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente soccombente.
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Giurisprudenza di riferimento sul principio del giudicato parziale e sui limiti del riesame: non è possibile, tramite uno strumento limitato come la revisione parziale, rimettere in discussione aspetti già coperti dal giudicato.
Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019 (Jerevija Nikoll) e altre pronunce citate
Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, quando cambia la struttura del reato continuato o quando un reato satellite diventa il più grave, il giudice dell'impugnazione può incrementare la pena per quel fatto senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la pena complessiva non aumenti.
Massime di principio
- Un refuso materiale nella motivazione (es. indicazione errata del "capo") non determina automaticamente la nullità dell'intera decisione se il contesto mostra chiaramente l'errore e la corretta lettura.
- La revisione parziale che accerta prova nuova favorevole limitatamente ad alcuni capi non estende i suoi effetti agli altri capi già definiti dal giudicato: il giudice non può rimettere in discussione questioni che rimangono coperte dal giudicato.
- In caso di rideterminazione della pena dopo revisione parziale, il giudice può riallocare o aumentare la pena relativa al reato residuo che diviene più grave, purché non venga superato il divieto di reformatio in peius e non venga applicata una pena complessiva maggiore.
- La perdita del contributo probatorio di una delle vittime (per es. per assoluzione su un capo) non annulla automaticamente la valutazione delle prove riguardanti altri fatti, specie se la valutazione dei giudici di merito si basa su elementi e valutazioni autonome.
- Se si contesta la congruità della nuova dosimetria di pena dopo revisione, è necessario che la motivazione del giudice affronti espressamente le circostanze che giustificano la conferma o la modifica delle determinazioni sanzionatorie (attenuanti/agggravanti, resipiscenza, comportamento processuale), pena la possibile censura per insufficiente motivazione.
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