Cassazione Penale, Sentenza n. 41339/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) vizio di motivazione in ordine al nesso di causalita tra la sua condotta e l'evento mortale, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente verificato se il comportamento alternativo conforme alla regola cautelare (es. moderazione della velocità) avrebbe avuto reali probabilità di evitare l'incidente; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per avere la Corte confermato una pena sensibilmente superiore al minimo senza spiegare specificamente quali criteri dell'art. 133 cod. pen. avesse preso in considerazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha condiviso la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, che avevano individuato la regola cautelare violata nella mancata regolazione della velocità rispetto alle caratteristiche della strada e nella imprudente esecuzione del sorpasso in presenza di accessi laterali; ha inoltre ritenuto provata sia la causalità materiale che la causalità della colpa secondo il criterio del giudizio controfattuale e della prevedibilità dell'imprudenza altrui. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito, che avevano spiegato l'aumento rispetto al minimo con riferimento alla gravità del fatto e al grado della colpa, e ha confermato la condanna a anni 1 di reclusione (con riconoscimento delle attenuanti), oltre alla condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio colposo in violazione delle norme sulla circolazione stradale)
La norma viene applicata per qualificare il fatto come omicidio colposo stradale; la Corte ha riconosciuto le attenuanti previste e ha confermato la responsabilità penale del conducente per la violazione delle regole di circolazione.
art. 141 Codice della Strada
Interpretata come imposizione di regolare la velocità in rapporto alle caratteristiche della strada e alle condizioni del traffico; la Corte ha ritenuto che il mancato adeguamento della velocità fosse la regola cautelare violata e collegabile causalmente all'evento.
art. 142 Codice della Strada
Riferita al divieto o alle cautele necessarie per l'esecuzione della manovra di sorpasso; la Corte ha ritenuto che il sorpasso sia stato effettuato senza le cautele dovute in presenza di accessi laterali, aumentando il rischio concretizzatosi.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Usato come criterio di riferimento per giustificare la scelta della misura della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente richiamato gli indici principali (gravità del fatto, grado della colpa) e non fosse necessaria una disamina più dettagliata poiché la pena non era enormemente superiore alla misura media edittale.
Massime di principio
- Per i delitti colposi va accertata sia la causalità materiale che la causalità della colpa: non basta che la condotta sia stata condicio sine qua non, bisogna anche dimostrare che la violazione della regola cautelare abbia introdotto il rischio poi concretizzatosi.
- Il giudizio controfattuale richiede che il comportamento conforme alla regola cautelare avrebbe avuto un'alta probabilità logica di evitare l'evento; il giudice deve spiegare come la condotta alternativa avrebbe neutralizzato il rischio.
- La norma che impone di regolare la velocità va interpretata alla luce delle caratteristiche della strada e delle condizioni di traffico: il conducente deve poter padroneggiare il veicolo anche in presenza di imprudenze altrui prevedibili.
- Il principio dell'affidamento agli altri utenti della strada non esclude la responsabilità del conducente che ha il ruolo di garante del rischio quando l'imprudenza altrui rientra nella sfera della prevedibilità in base alle circostanze.
- In tema di sorpassi, la presenza di accessi laterali o intersezioni aumenta l'obbligo di cautele e rende meno giustificabile la scelta di sorpassare senza accertamenti preliminari.
- Sulla determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; l'obbligo motivazionale ex art. 133 cod. pen. sussiste, ma richiede spiegazioni più dettagliate solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
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