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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41341/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la conferma della loro condanna (pronunciata in abbreviato) per furto pluriaggravato di attrezzi agricoli. Le censure principali sono: 1) errori nella valutazione della responsabilità e del concorso nella consumazione del furto (si prospetta che solo Perna avrebbe commesso il reato); 2) critica all'utilizzabilità e al valore probatorio delle dichiarazioni rese da Perna (spontanee/etero-accusatorie e successiva ritrattazione); 3) doglianza sul fatto che la Corte d'appello non avrebbe sindacato la responsabilità di Perna ritenendola già passata in giudicato, nonostante l'appello avesse contestato la consumazione (sostenendo il mero tentativo); 4) censura sulla motivazione della prevalenza/ equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti e sulla commisurazione della pena (ritenuta ingiusta dai ricorrenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati o inammissibili e li ha rigettati. In particolare: 1) sono state respinte le doglianze che chiedevano una diversa valutazione probabilistica dei fatti e della credibilità delle prove, in quanto la censura di merito non è sindacabile in cassazione salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; 2) la Corte territoriale aveva motivato congruamente il riconoscimento del concorso dei tre imputati (ruolo di "palo" di Paradiso, avvistamento degli autori con gli attrezzi subito dopo lo spossessamento, ritrovamento della refurtiva e oggetti da scasso in auto), ritenendo le dichiarazioni ritrattate incompatibili con le emergenze processuali; 3) è stato confermato che il furto era consumato (integrato lo spossessamento e l'impossessamento anche se per breve tempo) e non tentato; 4) è stata ritenuta legittima e congruente la valutazione in termini di equivalenza tra aggravanti e attenuanti operata dal giudice di merito, che ha motivato con riferimento all'intensità del dolo, alle modalità dell'azione e alla personalità degli imputati; 5) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per lo spossessamento e l'impossessamento dei beni, anche se per breve tempo

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Prevede le circostanze aggravanti per il furto (effrazione e delitto plurimo/reato pluriaggravato); utilizzate per qualificare la fattispecie come pluriaggravata

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Riferimento a recidiva/altre circostanze aggravanti (la recidiva specifica è stata contestata a Milanese e considerata nella valutazione complessiva)

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo anche limitandosi ad alcuni parametri dell'art. 133

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha confermato che tale bilanciamento è esercizio di merito insindacabile in Cassazione purché congruamente motivato

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (richiesto il limite stretto nella enunciazione dei motivi per la motivazione della Corte)

  • art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per il deposito delle conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte (procedura amministrativa/processuale nel procedimento di cassazione)

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice del merito richiedendo una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove; sono ammissibili censure solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
  • Le dichiarazioni spontanee o etero-accusatorie sono valutate in relazione alla loro compatibilità con le emergenze processuali; una ritrattazione non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni se queste risultano inconciliabili con altri elementi probatori
  • Il furto è consumato quando è integrato lo spossessamento e l'impossessamento del bene, anche se quest'ultimo dura un brevissimo lasso di tempo a causa dell'intervento delle forze dell'ordine o del soggetto passivo
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito e rimane insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica
  • Per contestare in Cassazione la utilizzabilità di atti o dichiarazioni (es. in abbreviato) è necessario un'esposizione specifica e motivata della violazione, non una generica richiesta di riconsiderazione probatoria
  • La presenza di elementi fattuali concreti (es. soggetti visti con la refurtiva, veicolo con la refurtiva e attrezzi, oggetti atti allo scasso in auto) rafforza il convincimento del giudice di merito sul concorso e sulla consumazione e difficilmente può essere sovvertita in cassazione

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