Cassazione Penale, Sentenza n. 41341/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la conferma della loro condanna (pronunciata in abbreviato) per furto pluriaggravato di attrezzi agricoli. Le censure principali sono: 1) errori nella valutazione della responsabilità e del concorso nella consumazione del furto (si prospetta che solo Perna avrebbe commesso il reato); 2) critica all'utilizzabilità e al valore probatorio delle dichiarazioni rese da Perna (spontanee/etero-accusatorie e successiva ritrattazione); 3) doglianza sul fatto che la Corte d'appello non avrebbe sindacato la responsabilità di Perna ritenendola già passata in giudicato, nonostante l'appello avesse contestato la consumazione (sostenendo il mero tentativo); 4) censura sulla motivazione della prevalenza/ equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti e sulla commisurazione della pena (ritenuta ingiusta dai ricorrenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati o inammissibili e li ha rigettati. In particolare: 1) sono state respinte le doglianze che chiedevano una diversa valutazione probabilistica dei fatti e della credibilità delle prove, in quanto la censura di merito non è sindacabile in cassazione salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; 2) la Corte territoriale aveva motivato congruamente il riconoscimento del concorso dei tre imputati (ruolo di "palo" di Paradiso, avvistamento degli autori con gli attrezzi subito dopo lo spossessamento, ritrovamento della refurtiva e oggetti da scasso in auto), ritenendo le dichiarazioni ritrattate incompatibili con le emergenze processuali; 3) è stato confermato che il furto era consumato (integrato lo spossessamento e l'impossessamento anche se per breve tempo) e non tentato; 4) è stata ritenuta legittima e congruente la valutazione in termini di equivalenza tra aggravanti e attenuanti operata dal giudice di merito, che ha motivato con riferimento all'intensità del dolo, alle modalità dell'azione e alla personalità degli imputati; 5) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per lo spossessamento e l'impossessamento dei beni, anche se per breve tempo
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
Prevede le circostanze aggravanti per il furto (effrazione e delitto plurimo/reato pluriaggravato); utilizzate per qualificare la fattispecie come pluriaggravata
Riferimento a recidiva/altre circostanze aggravanti (la recidiva specifica è stata contestata a Milanese e considerata nella valutazione complessiva)
Principi per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo anche limitandosi ad alcuni parametri dell'art. 133
Regola il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha confermato che tale bilanciamento è esercizio di merito insindacabile in Cassazione purché congruamente motivato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (richiesto il limite stretto nella enunciazione dei motivi per la motivazione della Corte)
art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per il deposito delle conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte (procedura amministrativa/processuale nel procedimento di cassazione)
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice del merito richiedendo una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove; sono ammissibili censure solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
- Le dichiarazioni spontanee o etero-accusatorie sono valutate in relazione alla loro compatibilità con le emergenze processuali; una ritrattazione non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni se queste risultano inconciliabili con altri elementi probatori
- Il furto è consumato quando è integrato lo spossessamento e l'impossessamento del bene, anche se quest'ultimo dura un brevissimo lasso di tempo a causa dell'intervento delle forze dell'ordine o del soggetto passivo
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito e rimane insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica
- Per contestare in Cassazione la utilizzabilità di atti o dichiarazioni (es. in abbreviato) è necessario un'esposizione specifica e motivata della violazione, non una generica richiesta di riconsiderazione probatoria
- La presenza di elementi fattuali concreti (es. soggetti visti con la refurtiva, veicolo con la refurtiva e attrezzi, oggetti atti allo scasso in auto) rafforza il convincimento del giudice di merito sul concorso e sulla consumazione e difficilmente può essere sovvertita in cassazione
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