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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41337/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Novara (giudizio abbreviato) e parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino, con cui era stato riconosciuto responsabile di numerosi reati di furto aggravato e di appropriazione indebita commessi come amministratore di condomìni, consistenti nella rimozione dei sigilli apposti ai contatori del gas e nell'appropriazione di energia non pagata. Il ricorso alla Cassazione prospettava dodici motivi: insufficienza e vizio della valutazione indiziaria (art. 192 c.p.p.); illegittima applicazione delle aggravanti di violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n.2 c.p.), di uso di cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n.7 c.p.), di danno di rilevante entità aggregato (art. 61, n.7 c.p.) e di abuso di relazione (art. 61, n.11 c.p.); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Contestava inoltre la prova basata su indizi ritenuti non gravidi, precisi e concordanti e la metodologia con cui i giudici di merito avevano sommato i danni per valutare l'aggravante di cui all'art. 61 n.7.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi, ritenendo che molte censure fossero meri rilievi avversativi della valutazione di merito e non censurabili in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso sul punto relativo all'aggravante del "danno di rilevante entità" (art. 61, n.7 c.p.): la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse applicato una valutazione aggregata del danno complessivo delle violazioni unificate dal vincolo di continuazione, mentre la giurisprudenza più recente richiede che l'apprezzamento di tale aggravante sia svolto reato per reato (salvo che la valutazione cumulativa sia più favorevole all'imputato). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'art. 61 n.7 c.p. e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tale specifico punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto; la responsabilità penale accertata è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava vizio di valutazione indiziaria; la Cassazione ricorda che la presunta violazione dell'art. 192 non è in genere deducibile in cassazione come motivo autonomo salvo che emerga come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dal testo della sentenza.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose)

    I giudici di merito hanno ritenuto integrata l'aggravante sulla base della motivazione; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione svolta e ha respinto il motivo del ricorrente.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (cose destinate a pubblico servizio o pubblico uso)

    La Corte di merito ha qualificato i contatori/gas come beni connessi a servizio di pubblica utilità; la Cassazione ha considerato congrua la motivazione e ha respinto il relativo motivo introdotto dal ricorrente.

  • art. 61, n. 7 cod. pen. (circostanza aggravante: danno di rilevante entità)

    La Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la valutazione meramente cumulativa del danno relativa al reato continuato; secondo la giurisprudenza più recente l'aggravante deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale di ciascun singolo reato, salvo che la valutazione cumulativa sia più favorevole all'imputato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questa aggravante e rinviata per nuovo esame.

  • art. 61, n. 11 cod. pen. (abuso di relazione)

    I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'abuso di relazione tra l'imputato e le vittime; la Cassazione ha considerato la motivazione adeguata e ha respinto l'impugnazione su questo punto.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Cassazione ha giudicato la censura meramente assertiva e non convincente, confermando la valutazione di merito sul punto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare i limiti dei motivi di cassazione e per osservare che la violazione di alcune norme processuali non è deducibile se non prevista a pena di nullità o simili.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, fermo il rinvio limitato sull'aggravante annullata.

Massime di principio

  • La valutazione degli indizi è principalmente materia dei giudici di merito: in Cassazione le censure avverso la valutazione probatoria devono evidenziare mancanze, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione per essere accolte.
  • L'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. (danno di rilevante entità) va valutata, di regola, con riguardo al danno patrimoniale causato da ciascun singolo reato e non sommando automaticamente il danno complessivo derivante da più fattispecie riunite dal vincolo di continuazione, salvo che la valutazione cumulativa risulti più favorevole all'imputato.
  • Le aggravanti relative a violenza sulle cose o a beni destinati a pubblico servizio possono essere riconosciute anche quando il danno materiale non sia apparente, se la motivazione dimostra l'idoneità della condotta a incidere su un servizio o sul bene; la Cassazione verifica congruità e logicità della motivazione di merito.
  • Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche richiedono una critica motivata e puntuale: argomentazioni meramente assertive o riproposizioni dei fatti in chiave favorevole sono difficilmente accolte in sede di legittimità.
  • Quando la Cassazione annulla soltanto una circostanza di applicazione di pena e non la condanna nel suo complesso, il giudice di rinvio deve riesaminare specificamente quel profilo reato per reato, senza rimettere in discussione l'affermazione della responsabilità ormai irrevocabile.

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