Cassazione Civile, Ordinanza n. 31450/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva domandato il pagamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze di una società fino all'agosto 2011 e di aver maturato i requisiti contributivi. I giudici di merito avevano però escluso il diritto: il Tribunale aveva rilevato che nei periodi rilevanti il rapporto era stato svolto come lavoratore agricolo giornaliero e poi come salariato agricolo, categorie per le quali non sarebbe prevista l'indennità ordinaria richiesta; la Corte d'appello aveva inoltre accertato che nel biennio precedente alla disoccupazione non risultavano versamenti nella gestione non agricola e che non era stata proposta alcuna domanda di indennità agricola, neppure in via subordinata. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato un unico motivo in cinque profili: a) violazione dell'art. 301 c.p.c. per la cancellazione dall'albo del difensore dell'INPS in appello senza sostituzione; b) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 375/1993, assumendo che i contributi erano stati erroneamente registrati come agricoli anziché ordinari; c) violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 1049/1970, ribadendo di non avere svolto mansioni agricole; d) violazione dell'art. 1367 c.c., sostenendo che il rapporto assicurativo dovesse essere interpretato in modo da produrre effetti utili per il lavoratore; e) violazione dell'art. 1424 c.c., affermando che la domanda di disoccupazione ordinaria avrebbe dovuto produrre gli effetti della domanda di disoccupazione agricola, in presenza dei relativi requisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il profilo relativo all'interruzione per cancellazione dall'albo del difensore dell'INPS perché il vizio, anche se eventualmente esistente, avrebbe potuto essere fatto valere solo dalla parte assistita dal difensore e non dal ricorrente, che non aveva allegato alcun pregiudizio alla propria difesa. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri profili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sull'assenza di contributi nella gestione non agricola nel biennio precedente la disoccupazione e sulla mancanza di prova di un errore dell'INPS nella loro imputazione, oltre che sull'assenza di una domanda, anche subordinata, di indennità agricola. In assenza di difese scritte dell'INPS, non è stata disposta la regolazione delle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sulla cancellazione del difensore dall'albo è irrilevante per il ricorrente, che non può dolersi del pregiudizio difensivo altrui se non allega un proprio concreto pregiudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
la doglianza sull'erronea registrazione dei contributi come agricoli non è scrutinabile perché non si confronta con l'accertamento di merito sull'assenza di contribuzione nella gestione non agricola
la censura sulla natura non agricola delle mansioni è inammissibile per mancato confronto con la base decisoria della sentenza impugnata
la regola dell'interpretazione che consente di attribuire al contratto un effetto è richiamata in modo non pertinente rispetto alla statuizione di merito sulla mancanza di contribuzione utile
la conversione del negozio non può essere invocata senza confrontarsi con la circostanza che non era stata proposta alcuna domanda, neppure subordinata, di prestazione agricola
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni astratte o diverse da quelle poste a base della decisione.
- Il ricorrente non può dedurre utilmente un vizio processuale che incide esclusivamente sulla posizione della controparte, se non allega e dimostra un concreto pregiudizio per la propria difesa.
- La doglianza relativa alla errata qualificazione o imputazione dei contributi è inammissibile se non viene specificamente allegato dove e quando la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e non viene confutato l'accertamento del giudice di merito sulla mancanza del requisito contributivo richiesto.
- La domanda giudiziale non può essere convertita in una diversa prestazione se nel processo non risulta proposta, nemmeno in via subordinata, la domanda corrispondente al diverso diritto fatto valere.
- Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto fattuale decisivo, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio quel presupposto; in difetto, il motivo resta inammissibile.
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