Cassazione Civile, Ordinanza n. 31452/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un professionista volta a ottenere la pensione dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. La Corte d'appello aveva però negato il diritto a pensione, ritenendo che non fosse stato raggiunto il minimo contributivo utile perché erano stati annullati gli anni di iscrizione dal 1982 al 2007 per incompatibilità con l'attività di socio amministratore di una s.n.c.; sulla base di ciò, aveva invece accolto la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati, qualificandoli come indebitamente corrisposti ex art. 2033 c.c., ma facendo decorrere gli interessi solo dalla domanda. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con un motivo, deducendo violazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 21 del 1986 e dell'art. 27 del regolamento della Cassa, sostenendo che, in base alla disciplina speciale, gli interessi sulla somma da restituire avrebbero dovuto decorrere dalla data dei versamenti. La Cassa ha resistito anche eccependo la tardività della notifica del ricorso; la Corte di cassazione ha respinto l'eccezione perché la notificazione, inizialmente eseguita all'avvocato della parte ma a indirizzo errato, era stata poi ritualmente riattivata e correttamente eseguita in tempi congrui.
La decisione
La Corte ha disatteso l'eccezione preliminare di tardività della notifica del ricorso, ritenendo tempestiva la riattivazione del procedimento notificatorio. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: in materia di indebito contributivo previdenziale si applica la regola generale dell'art. 2033 c.c., sicché gli interessi decorrono dal pagamento solo se l'accipiens era in mala fede; se invece era in buona fede, decorrono dalla domanda. Nel caso concreto l'indebito è derivato dall'annullamento di anni di iscrizione per incompatibilità professionale, situazione ritenuta non idonea a integrare mala fede della Cassa, che aveva ricevuto i versamenti in funzione della costituzione di una posizione previdenziale apparentemente valida. È stata inoltre esclusa l'applicazione analogica della disciplina regolamentare speciale prevista per i contributi divenuti inutili per mancata maturazione della pensione, poiché la fattispecie era diversa e la disposizione derogatoria va interpretata restrittivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
È la regola generale per la ripetizione dell'indebito contributivo previdenziale: chi ha pagato non dovuto ha diritto alla restituzione e agli interessi dalla data del pagamento solo se l'accipiens era in mala fede; in caso di buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda.
art. 22, comma 3, L. 21 del 1986
La disposizione speciale invocata dal ricorrente non si applica alla fattispecie concreta, perché riguarda l'ipotesi dei contributi versati da chi cessa dall'iscrizione senza aver maturato il diritto a pensione.
art. 27 del regolamento della Cassa
La disciplina regolamentare sulla decorrenza degli interessi per la restituzione dei contributi non è stata ritenuta applicabile analogicamente al caso dei contributi divenuti non dovuti per annullamento della posizione contributiva.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di ripetizione di contributi previdenziali indebitamente versati, la disciplina di riferimento è quella generale dell'art. 2033 c.c., salvo una specifica norma speciale applicabile alla concreta fattispecie.
- La buona fede dell'accipiens, ai fini della decorrenza degli interessi sull'indebito, va intesa in senso soggettivo: occorre la prova che, al momento del pagamento, il destinatario sapesse di non avere diritto a riceverlo; in mancanza, la buona fede si presume.
- Se l'indebito contributivo emerge solo successivamente per effetto di eventi che rendono inefficaci o annullano periodi di iscrizione precedentemente considerati validi, non è configurabile di per sé la mala fede del percettore.
- Le disposizioni speciali che derogano alla regola generale sulla ripetizione dell'indebito e sulla decorrenza degli interessi devono essere interpretate restrittivamente e non si applicano per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
- In caso di notificazione tempestiva ma eseguita in modo errato, la riattivazione del procedimento notificatorio e la successiva corretta notifica possono conservare la tempestività, se compiute in un tempo congruo.
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