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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31455/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per euro 87.216 relativa a contributi eccedenti il minimale dovuti alla gestione commercianti. In appello la domanda era stata rigettata sul rilievo che la comunicazione preventiva non costituisce atto di esecuzione forzata e che l'ipoteca può essere iscritta anche su beni compresi in un fondo patrimoniale, essendo quest'ultimo sottratto all'esecuzione solo per debiti estranei ai bisogni familiari. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. per mancata prova della successione di ADER ad Equitalia; 2) violazione degli artt. 170 c.c. e 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria sarebbe preordinata all'esecuzione e quindi incompatibile con la disciplina del fondo patrimoniale; 3) violazione delle medesime norme, per avere la corte ritenuto aggredibili anche debiti da attività d'impresa, asseritamente estranei ai bisogni familiari; 4) violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c., assumendo che l'estraneità del debito ai bisogni familiari potesse essere provata anche per presunzioni; 5) violazione dell'art. 3 l. 335/1995, deducendo la prescrizione dei contributi per decorso del quinquennio tra scadenza e avviso di addebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la successione di ADER a Equitalia è prevista ex lege dall'art. 1, comma 3, del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016. Ha respinto il secondo motivo richiamando la giurisprudenza secondo cui il vincolo del fondo patrimoniale non impedisce l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973, poiché l'ipoteca è atto solo preordinato all'esecuzione e la disciplina dell'art. 170 c.c. rileva per l'esecuzione sui beni del fondo, con onere del contribuente di allegare e provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dalla corte territoriale, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è stato reputato infondato, perché l'eventuale prescrizione maturata prima dell'avviso di addebito doveva essere dedotta con opposizione a tale avviso; non essendolo stata, la questione risultava ormai consolidata. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    invocato per censurare la legittimazione/processualità dell'ente, ma ritenuto non violato perché la successione di legge è espressamente prevista.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato per contestare l'interesse ad agire del resistente; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 1, comma 3, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    la successione di ADER ad Equitalia opera per previsione di legge, senza necessità di prova ulteriore.

  • art. 170 c.c.

    regola le condizioni di aggredibilità dei beni del fondo patrimoniale; si applica anche all'ipoteca non volontaria iscritta dall'esattore, ma l'estraneità del debito ai bisogni familiari va allegata e provata dal debitore.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    l'iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e preordinata all'esecuzione; non è essa stessa esecuzione forzata e può incidere anche su beni del fondo patrimoniale nei limiti indicati dall'art. 170 c.c.

  • artt. 828-830 c.c.

    richiamati per affermare che l'indisponibilità/impignorabilità assume rilievo dopo il pignoramento, non già rispetto all'ipoteca.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità della prova presuntiva dell'estraneità del debito; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente al merito.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare che il debito è estraneo ai bisogni familiari e che il creditore ne fosse a conoscenza grava sul contribuente.

  • art. 3 l. 335/1995

    la prescrizione dei contributi maturata prima dell'avviso di addebito deve essere fatta valere con impugnazione dell'avviso stesso; se non impugnato, il tema non può più essere dedotto contro l'atto successivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale è atto preordinato all'esecuzione e non coincide con l'esecuzione forzata; di conseguenza, la disciplina limitativa dell'aggressione dei beni del fondo patrimoniale opera secondo la sua specifica ratio e non impedisce automaticamente l'ipoteca.
  • In presenza di un fondo patrimoniale, il debitore che intenda opporsi all'ipoteca o all'esecuzione deve allegare e provare sia che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che il creditore ne fosse consapevole quando richiesto dalla legge o dalla giurisprudenza applicabile.
  • La prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari può anche essere oggetto di valutazione presuntiva, ma la relativa censura in cassazione è inammissibile quando mira a una nuova ricostruzione del fatto e delle prove già valutate dal giudice di merito.
  • Le questioni di prescrizione già maturate prima dell'emissione di un atto impositivo o di addebito devono essere fatte valere con l'impugnazione dell'atto presupposto; se quell'atto non viene tempestivamente contestato, la relativa eccezione resta preclusa nei confronti degli atti successivi.
  • La successione di un ente di riscossione a un precedente concessionario può essere stabilita direttamente dalla legge, senza necessità di una specifica prova documentale della successione nel singolo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoProve
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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