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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31457/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non esamina nel merito i quattro motivi di ricorso perché rileva l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività. Dichiara pertanto inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da una cartella esattoriale emessa in ambito previdenziale e dall'opposizione proposta dalla società destinataria. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, limitatamente alla parte relativa alle sanzioni dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 254/2014, e la corte d'appello aveva confermato tale decisione con sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione dell'art. 2094 c.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., e violazione dell'art. 2697 c.c. con nullità della sentenza per motivazione apparente. L'istituto previdenziale ha resistito. Nel corso del procedimento il difensore del ricorrente ha rinunciato al mandato. La Corte però ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo, poiché la sentenza d'appello era stata notificata dall'Inps il 21.12.2018 e il ricorso era stato notificato solo il 26.4.2019, quando il termine breve per impugnare era già decorso.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ne esamina la portata perché assorbe ogni questione dichiarando il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma non viene scrutinato nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La sentenza d'appello era stata pronunciata con il rito della decisione a trattazione orale previsto da questa norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Viene richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve; la sua proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame dei motivi di merito.
  • L'inammissibilità per tardività rende irrilevanti le censure sostanziali o processuali dedotte nel ricorso, che restano assorbite.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, si dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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