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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31460/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello è stata censurata perché aveva applicato alla fattispecie una norma ritenuta non pertinente, anziché la disciplina speciale sulla contribuzione figurativa per mobilità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di ricalcolo della pensione proposta da un lavoratore collocato in mobilità. Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Palermo aveva rigettato l’impugnazione dell'INPS ritenendo che, per i lavoratori che maturano il diritto a pensione durante il periodo di mobilità, la retribuzione pensionabile dovesse essere determinata con riferimento ai dodici mesi precedenti l'inizio del trattamento di mobilità. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9, L. n. 223/1991, dell'art. 8 L. n. 155/1981, dell'art. 4, comma 16, d.l. n. 463/1983 e dell'art. 3 d.lgs. n. 503/1992. Secondo il ricorrente, il valore dei contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità è regolato specificamente dall'art. 7, comma 9, L. n. 223/1991; in ogni caso, doveva applicarsi la regola generale del d.lgs. n. 503/1992, che individua la retribuzione pensionabile negli anni precedenti la decorrenza della pensione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un precedente in fattispecie sovrapponibile, secondo cui per la contribuzione figurativa da mobilità occorre avere riguardo alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, cioè al dato reale percepito o spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, e non a un dato virtuale o alla disciplina generale evocata dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, L. n. 223/1991

    Norma speciale richiamata per il calcolo del valore della contribuzione figurativa nei periodi di mobilità; secondo la Corte è la disposizione corretta da applicare alla fattispecie.

  • art. 8 L. n. 155/1981

    La Corte evidenzia che la disciplina applicata dal giudice di merito non era quella corretta; è richiamato il comma 4 quale disposizione pertinente in materia di cassa integrazione e mobilità.

  • art. 4, comma 16, d.l. n. 463/1983

    Norma invocata nel ricorso come parte del quadro regolatorio della determinazione della retribuzione pensionabile.

  • art. 3 d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato dall'INPS come regola generale per la determinazione della retribuzione pensionabile, da utilizzare in subordine o comunque nel quadro normativo applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando esiste una disciplina speciale per la determinazione della contribuzione figurativa o della base di calcolo pensionistica, tale disciplina prevale sulla regola generale invocata in via residuale.
  • Ai fini della contribuzione figurativa connessa alla mobilità, il calcolo deve essere effettuato sulla retribuzione reale cui era riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, e non su un valore meramente virtuale o astratto.
  • Il giudice di merito incorre in violazione di legge se applica alla fattispecie una norma non pertinente, trascurando la previsione speciale che regola espressamente il periodo contributivo figurativo.
  • La censura di violazione e falsa applicazione di legge è fondata quando la decisione impugnata si discosta dal corretto criterio normativo di calcolo della prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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