Cassazione Civile, Ordinanza n. 31459/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 2002, in relazione a sette lavoratori non regolarizzati, per un importo di euro 99.697. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689 del 1981 dalla data dell'ingiunzione, e non il termine di cui all'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997; aveva inoltre escluso l'applicabilità del favor rei, osservando che tale disciplina riguarda solo sanzioni tributarie e valutarie. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 28 l. n. 689 del 1981, sostenendo che il criterio del favor rei dovesse operare anche perché la prescrizione avrebbe natura sostanziale, e comunque non poteva escludersi solo perché la fattispecie non era tributaria.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 356/2010, ribadendo che nelle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997, perché tale principio è limitato alle infrazioni valutarie e tributarie per la peculiarità sostanziale di tali materie. Ha quindi confermato l'impostazione della corte territoriale e rigettato il ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina la sanzione applicata per l'omessa regolarizzazione dei lavoratori; non consente l'estensione del favor rei previsto per altre materie.
legge di conversione del d.l. n. 12/2002 richiamata come base normativa della sanzione.
termine di prescrizione invocato dalla ricorrente; la corte di merito lo ha ritenuto non applicabile alla sorte capitale della sanzione amministrativa in esame.
termine di prescrizione ritenuto applicabile dalla corte territoriale alle sanzioni amministrative pecuniarie.
principio di retroattività della legge più favorevole limitato alle infrazioni valutarie e tributarie, non estensibile alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia diversa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fondamento della declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative pecuniarie il principio di retroattività della legge più favorevole non opera in via generale, ma resta limitato alle ipotesi espressamente previste per le infrazioni tributarie e valutarie.
- La disciplina del favor rei prevista dal d.lgs. n. 472 del 1997 non è estensibile, per analogia, a sanzioni amministrative appartenenti a materie diverse da quella tributaria o valutaria.
- Quando la sanzione amministrativa è sottratta alla disciplina speciale del d.lgs. n. 472 del 1997, trova applicazione la disciplina generale della l. n. 689 del 1981 per quanto riguarda la prescrizione, nei limiti affermati dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, un motivo fondato sull'asserita natura sostanziale della prescrizione non supera il consolidato orientamento che esclude l'applicazione del favor rei fuori dei casi tipizzati dalla norma speciale.
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