Cassazione Civile, Ordinanza n. 31458/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2006-2011. In appello era stata accolta solo parzialmente l'opposizione del contribuente: la corte territoriale aveva escluso dall'imponibile contributivo i redditi accertati come partecipazione a capitale di rischio in una società a responsabilità limitata e aveva ritenuto che la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti valesse come atto idoneo a interrompere la prescrizione dei debiti contributivi, comprensivi del minimale e della quota percentuale sul reddito eccedente il minimo. Con il ricorso principale il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2943, comma 4, c.c., assumendo che la comunicazione di iscrizione non potesse valere come atto interruttivo in mancanza di quantificazione delle somme; 2) vizio motivazionale per avere la corte ritenuto una richiesta di dilazione come atto interruttivo pur senza che fosse prodotta in atti; 3) ulteriore vizio motivazionale per non avere considerato che la comunicazione e la dilazione riguardavano solo una società in accomandita semplice e non anche altre società delle quali il contribuente era socio. L'INPS ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando violazione dell'art. 3-bis del d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992 e della l. 233/1990, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso dalla base imponibile il reddito percepito quale socio di società di capitali e non quale lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che l'atto interruttivo della prescrizione non richiede formule sacramentali né la quantificazione del credito, essendo sufficiente la manifestazione della volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento della pretesa, e che la valutazione circa l'idoneità dell'atto è questione di fatto riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non denunciavano un fatto nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto infondato osservando che non vi è connessione tra il reddito da capitale e la posizione contributiva del lavoratore. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2943, comma 4, c.c.
L'atto interruttivo della prescrizione non richiede formule sacramentali e non necessita della quantificazione del credito, purché esprima la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento della pretesa.
art. 360, n. 5, c.p.c.
In sede di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato; non sono ammissibili censure che non individuino un fatto decisivo nei limiti propri del vizio motivazionale.
art. 3-bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992
Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della tesi sull'inclusione del reddito nella base imponibile contributiva, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
l. 233/1990
Richiamata dal ricorrente incidentale; la Corte ha ritenuto che il reddito da capitale non sia connesso alla posizione contributiva del lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente un atto idoneo a rendere nota al debitore la volontà del creditore di ottenere il pagamento; non è necessaria una formula tipica né la precisa quantificazione del credito, se questo è almeno determinabile.
- La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riproporre una diversa lettura del fatto, ma richiede l'allegazione di un preciso fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Il reddito da capitale non può essere automaticamente attratto nella base imponibile contributiva del lavoratore se manca una connessione normativa e sostanziale con la posizione soggetta a contribuzione.
- Il rigetto dei ricorsi comporta, nei casi previsti, la dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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