Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30221/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un testamento pubblico del 15 marzo 2002, con cui una testatrice aveva istituito erede una donna, attribuendo al coniuge la sola quota di legittima. I fratelli della testatrice, quali eredi legittimi, chiedevano in giudizio la declaratoria di nullità del testamento per vizi formali e, in subordine, l'annullamento per incapacità naturale della de cuius, deducendo che la disponente fosse da tempo affetta da gravi problemi di salute e che l'atto fosse stato redatto senza il rispetto delle formalità di legge, in particolare perché una testimone avrebbe firmato quando le operazioni erano già concluse. Nel corso del giudizio fu proposta anche querela di falso. La Corte d'appello, in sede di rinvio, respinse la querela di falso e le domande di invalidità. I ricorrenti per cassazione deducevano due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata partecipazione dei testimoni a tutte le operazioni di redazione del testamento pubblico, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato una fase in cui la testatrice avrebbe espresso la volontà senza testimoni; 2) violazione degli artt. 603 e 606 c.c., perché non sarebbe stata provata la presenza dei testimoni a tutte le operazioni richieste per la validità del testamento pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha escluso che vi fosse un omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la presenza dei testimoni era stata oggetto dell'accertamento del giudice di merito; quanto al secondo, ha osservato che, in base alla ricostruzione condivisa dalla corte territoriale, le operazioni decisive ai fini dell'art. 603 c.c. si collocavano nella fase finale della redazione del testamento, dopo un colloquio riservato tra notaio e testatrice, e che l'atto pubblico faceva piena prova delle formalità ivi attestate sino a querela di falso. La Corte ha inoltre ribadito che non occorre che tutte le operazioni avvengano senza soluzione di continuità, essendo sufficiente che, nel momento in cui si forma definitivamente la volontà testamentaria, siano presenti testatore e testimoni e siano rispettate le formalità prescritte. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 603 c.c.

    Le formalità del testamento pubblico devono essere rispettate nella fase in cui la volontà del testatore si forma definitivamente; la presenza dei testimoni è necessaria rispetto alle operazioni rilevanti per la validità dell'atto, ma non è richiesto che tutte le attività siano svolte in un unico contesto temporale senza soluzione di continuità.

  • art. 606 c.c.

    Richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità del testamento per vizi formali; la Corte ha escluso la violazione perché ha ritenuto osservate le formalità di legge.

  • art. 591 c.c.

    Richiamato come base della domanda di annullamento per incapacità naturale; la Corte ha confermato il rigetto della domanda perché non risultava provata l'incapacità della testatrice al momento della redazione.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale come avvenute in sua presenza, compresa la presenza dei testimoni alle formalità rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori o di singole risultanze probatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata considerazione di domande, eccezioni o motivi di appello integra un vizio diverso dall'omesso esame di fatto e deve essere dedotta come nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 70 c.p.c.

    Richiamato nel precedente passaggio della causa come norma sulla partecipazione obbligatoria del pubblico ministero nei casi previsti, in relazione alla querela di falso.

  • art. 71 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'intervento del pubblico ministero nei casi in cui è obbligatorio.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato per la nullità derivante dall'omessa partecipazione del pubblico ministero nei casi previsti.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per il regime della nullità della sentenza.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato nel precedente sviluppo processuale in relazione al giudizio di appello.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nel precedente sviluppo processuale in relazione al giudizio di appello.

  • art. 50 bis c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del merito per affermare che la decisione sul secondo giudizio avrebbe dovuto essere resa dal tribunale in composizione collegiale e non monocratica.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del merito in ordine alla nullità della sentenza definitiva resa in conseguenza dell'annullamento della precedente decisione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando il giudice abbia semplicemente valutato in modo non condiviso le prove o non abbia esaminato tutte le risultanze istruttorie.
  • In tema di testamento pubblico, le formalità di cui all'art. 603 c.c. devono essere rispettate nel momento in cui la volontà testamentaria si consolida definitivamente; una fase interlocutoria o una precedente manifestazione di volontà superata da successivo ripensamento non rileva se il testamento è poi formato conformemente alla volontà finale del testatore.
  • L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze che il pubblico ufficiale attesta come avvenute in sua presenza; pertanto, chi contesta la regolarità formale del testamento deve fornire prova specifica della difformità tra quanto attestato e quanto realmente avvenuto.
  • La presenza dei testimoni nel testamento pubblico va verificata rispetto alle operazioni giuridicamente rilevanti per la formazione dell'atto, ma non implica necessariamente la continuità ininterrotta di tutte le attività materiali preliminari o interlocutorie.
  • Le deduzioni sulla mancata presenza dei testimoni o sulla violazione delle formalità notarili non possono essere ricondotte al vizio di omesso esame di fatto se la questione è stata comunque affrontata e decisa dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.