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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03267/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da un debitore avverso un'intimazione di pagamento relativa a crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, perché tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione opposta erano trascorsi più di cinque anni. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., nonché del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sostenendo che i giudici di merito non avevano considerato atti interruttivi della prescrizione documentalmente prodotti: in particolare un'iscrizione ipotecaria, una successiva intimazione di pagamento e un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente la tardività del controricorso e la validità della procura del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività. Ha poi ritenuto valida la procura del difensore del ricorrente, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla specialità della procura per il giudizio di cassazione. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo: la decisione impugnata era viziata perché aveva escluso l'efficacia interruttiva degli atti dell'agente della riscossione sulla base di una valutazione non conforme ai principi di legittimità in tema di notificazione a familiare convivente e di iscrizione ipotecaria come atto interruttivo. La sentenza del Tribunale di Patti è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché rivaluti l'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore avverso l'intimazione di pagamento.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso notificato oltre il termine previsto.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale e per la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 83 c.p.c.

    interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: il requisito della specialità della procura è soddisfatto dalla collocazione topografica e dalla materiale congiunzione al ricorso.

  • art. 365 c.p.c.

    la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale, ma la specialità è integrata dalla sua collocazione sullo stesso supporto o materialmente congiunta all'atto, se non emerge in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come criterio di conservazione per interpretare la procura in modo da attribuirle efficacia, nei casi dubbi.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 1367 c.c. a sostegno del principio di conservazione degli atti processuali.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato come norma sulla interruzione della prescrizione; l'iscrizione ipotecaria e gli atti intimativi possono valere come atti interruttivi se diretti al debitore o comunque idonei a costituirlo in mora secondo l'indirizzo accolto dalla Corte.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    l'iscrizione di ipoteca ex art. 77, in materia tributaria/esattoriale, è ritenuta dalla Corte atto funzionale alla riscossione coattiva e, secondo l'orientamento seguito, atto interruttivo della prescrizione.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    citato nel passaggio in cui si osserva che la preventiva comunicazione non è necessaria, secondo l'orientamento richiamato, ai fini dell'efficacia interruttiva dell'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Ai fini della validità della procura per il ricorso per cassazione, la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c. è integrata quando la procura è materialmente congiunta al ricorso e non risulta in modo assolutamente evidente la sua estraneità al giudizio di legittimità, dovendosi privilegiare, nei casi dubbi, un'interpretazione conservativa dell'atto.
  • In tema di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l'iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione può costituire atto interruttivo della prescrizione, in quanto espressione della volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore.
  • Quando la notifica di un atto esattoriale avviene a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, opera una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, e incombe su quest'ultimo l'onere di provare il contrario; le sole risultanze anagrafiche non sono di per sé decisive per escludere la convivenza ai fini della validità della notificazione.
  • In sede di opposizione all'esecuzione fondata sulla prescrizione del credito, il giudice di merito deve valutare in concreto l'idoneità degli atti dedotti dal creditore a interrompere il decorso prescrizionale, senza escluderne l'efficacia sulla base di criteri non coerenti con l'orientamento di legittimità.
  • Se un atto interruttivo valido è intervenuto entro il termine prescrizionale applicabile, la prescrizione del credito non può essere dichiarata maturata alla data dell'atto esecutivo successivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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