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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02349/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità proposta dal fallimento di una società nei confronti dell'amministratore di fatto e dell'erede dell'amministratore di diritto, per ottenere il risarcimento dei danni. Nei confronti dell'erede, il tribunale aveva negato l'effetto limitativo dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ritenendo che l'inventario fosse carente e che vi fosse stata sottrazione di beni ai creditori, con conseguente decadenza ex art. 494 c.c. La corte d'appello ha invece riconosciuto la responsabilità intra vires dell'erede, affermando che spettasse alla curatela dimostrare l'occultamento doloso di beni nell'inventario e rilevando la mancanza di prova sia dell'esistenza di beni mobili ereditari sia della loro dolosa sottrazione. Il fallimento ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'onere della prova avrebbe dovuto gravare sull'erede, specie perché l'inventario non descriveva i beni mobili e perché sarebbe notorio che ogni persona possiede beni; 2) violazione degli artt. 484, 494 c.c. e 775 c.p.c., contestando la valutazione della corte d'appello sulla validità dell'inventario e deducendo che la mera mancata descrizione dei beni di terzi sarebbe sufficiente a integrare l'infedeltà; 3) violazione degli artt. 484, 494 c.c., 2727 e 2729 c.c. e 775 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe escluso il dolo nonostante l'omissione di beni pure riconosciuti nell'inventario, e che avrebbe errato nel non valorizzare presunzioni semplici.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di eredità beneficiata, l'onere di provare l'occultamento doloso di beni nell'inventario incombe su chi invoca la decadenza dal beneficio, mentre la buona fede dell'erede si presume sino a prova contraria; ha inoltre escluso che il richiamo al fatto notorio sulla presunta esistenza di beni per ogni persona possa invertire la regola legale sull'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sindacare l'accertamento di fatto e, per la parte che attaccava la validità dell'inventario come tale, perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito ed era quindi nuova in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la corte d'appello non aveva accertato mediante presunzioni l'assenza del dolo, ma si era limitata a rilevare la mancanza di prova positiva dell'occultamento doloso, applicando la regola sull'onere della prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la ripartizione dell'onere della prova sull'occultamento doloso dei beni ereditari grava su chi chiede la decadenza dal beneficio d'inventario

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    il fatto notorio entra nel processo senza bisogno di prova, ma non può essere usato per rovesciare la regola legale sull'onere probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    una mera verosimiglianza non notoria può essere valutata dal giudice come argomento di prova, non come sostituto della disciplina dell'onere della prova

  • art. 484 c.c.

    richiamato in relazione agli obblighi dell'erede che accetta con beneficio d'inventario e alla possibile inefficienza dell'inventario ai fini del beneficio

  • art. 494 c.c.

    la decadenza dal beneficio d'inventario presuppone l'omessa denuncia in mala fede di beni appartenenti all'eredità

  • art. 775 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle forme dell'inventario redatto dal notaio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per censurare l'uso delle presunzioni, ma la Corte esclude che la decisione impugnata si fondi su presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici servono a trarre una certezza sul fatto rilevante; qui la Corte d'appello si è invece limitata a constatare l'assenza di prova del dolo

  • art. 375 c.p.c.

    norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In tema di eredità beneficiata, la decadenza dal beneficio per occultamento doloso di beni in inventario deve essere provata da chi la invoca; la buona fede dell'erede si presume sino a prova contraria.
  • Il semplice richiamo al fatto notorio o a una generica verosimiglianza non consente di invertire l'onere della prova stabilito dalla legge.
  • La mancata prova del fatto costitutivo della decadenza non può essere surrogata da presunzioni non utilizzate dal giudice di merito: se il giudice di appello si limita a rilevare l'insussistenza della prova del dolo, la censura che pretende di leggere nella decisione un ragionamento presuntivo è inammissibile.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, diverse da quelle effettivamente trattate nei gradi di merito; la deduzione di una diversa causa di inefficacia del beneficio d'inventario richiede che risulti specificamente proposta e coltivata nei giudizi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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