Cassazione Civile, Ordinanza n. 12097/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società fornitrice aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di forniture di frutta e ortaggi. L'ingiunta aveva proposto opposizione deducendo di non aver mai ricevuto la merce e il tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello, la decisione era stata riformata e l'opposizione rigettata, ritenendosi provata la consegna sulla base di fatture accompagnatorie contenenti documento di trasporto e condizioni di vendita sottoscritte da incaricati della destinataria. In cassazione la società ingiunta ha proposto un unico motivo, denunciando, da un lato, la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto per non aver la corte territoriale considerato che le fatture non conterrebbero bolle di consegna e che la firma apposta non varrebbe a provare la ricezione; dall'altro, la violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla consegna della merce. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. Ha ritenuto che la censura non confrontasse in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a trascrivere le condizioni di vendita e a formulare contestazioni generiche sulla corretta applicazione delle regole ermeneutiche. Ha inoltre osservato che il richiamo all'onere della prova era logicamente dipendente dall'inammissibile censura sulla consegna e, in ogni caso, la prova del pagamento non era stata fornita dal debitore. Per effetto dell'inammissibilità del motivo, l'intero ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di ermeneutica contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione d'appello.
Richiamato come norma sull'interpretazione complessiva delle clausole, senza che la ricorrente deducesse censure specifiche e circostanziate.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica e quindi inammissibile.
Invocato per censurare la lettura delle clausole di vendita, ma senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
In tema di onere della prova, la Corte ha ribadito che il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza, allegando l'inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'adempimento/pagamento.
L'eccezione di inadempimento è stata indicata come presupposto logico della difesa sulla mancata prova della consegna; venuta meno la prima, cade anche la seconda.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità del ricorso per cassazione, poiché non si confrontava puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. SU 13533/2001
Citata come precedente sul riparto dell'onere probatorio nell'azione di adempimento: il creditore allega l'inadempimento, il debitore prova l'adempimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e riferita puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive integrano inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c.
- Se il giudice di merito accerta la consegna della merce sulla base di documentazione accompagnatoria e di altri elementi indiziari, il ricorso che voglia contestare tale accertamento deve misurarsi in modo analitico con tali passaggi motivazionali, non essendo sufficiente riprodurre clausole contrattuali isolate.
- Nell'azione di adempimento proposta dal creditore, l'onere della prova si atteggia nel senso che il creditore deve provare il titolo e la scadenza del credito, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'obbligazione, cioè l'avvenuto pagamento o l'adempimento.
- L'eccezione di inadempimento del debitore e la contestazione della prova dell'adempimento sono logicamente collegate: se viene meno la prima per effetto dell'accertamento della prestazione dovuta, la distribuzione del rischio probatorio torna a seguire le regole generali sull'adempimento e sul fatto estintivo.
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