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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32703/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Ghana aveva chiesto in Italia il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari; la domanda era stata rigettata in primo grado e l'appello era stato respinto dalla Corte d'appello di Milano, che aveva escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità. Con ricorso per cassazione il richiedente deduceva tre motivi: (1) vizio ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi sulla situazione del Paese di transito, in particolare la Libia; (2) analogo vizio per mancato esercizio dei poteri istruttori sulla situazione del Paese di origine, il Ghana; (3) violazione di legge e vizio motivazionale per assenza di una corretta comparazione tra la sua situazione in Italia e quella che avrebbe incontrato in caso di rimpatrio, sostenendo di essere vulnerabile e integrato in Italia e che le sue condizioni di vita nel Paese di origine sarebbero inadeguate a garantire un'esistenza dignitosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d'appello aveva escluso la rilevanza della situazione libica perché il richiedente non aveva allegato alcun stabile radicamento familiare o lavorativo in Libia né un significativo collegamento con quel Paese. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che il ricorrente non aveva indicato specifici fatti individualizzanti decisivi allegati nei giudizi di merito e che la Corte territoriale aveva comunque svolto il giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza, valorizzando elementi di fatto quali l'assenza di lavoro da due anni, la mancanza di casa e la presenza nel Paese d'origine di coniuge e due figli. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Sono stati invocati i vizi di violazione di legge e motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

  • d.l. n. 113 del 2018

    La disciplina in tema di protezione umanitaria introdotta dal decreto non si applica alle domande proposte prima della sua entrata in vigore.

  • L. n. 132 del 2018

    La domanda di protezione umanitaria proposta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione va esaminata secondo la disciplina previgente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo, in presenza dei presupposti processuali, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di protezione umanitaria, la domanda proposta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina del 2018 deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della presentazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche o astratte che non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il richiedente protezione non può ottenere l'accoglimento della domanda o del ricorso sulla sola base della situazione generale del Paese di origine o di transito: occorrono allegazioni e fatti specifici, individualizzanti e decisivi riferiti alla propria condizione.
  • La rilevanza della situazione del Paese di transito presuppone un significativo collegamento concreto con quel Paese; in mancanza di stabile radicamento o di allegazioni specifiche, la relativa condizione politico-sociale non assume decisività.
  • Il giudizio comparativo tra condizione attuale del richiedente in Italia e situazione in caso di rimpatrio deve fondarsi su elementi di fatto concreti, ma il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito se la motivazione di merito è adeguata e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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