Cassazione Penale, Sentenza n. 28458/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati con due sentenze irrevocabili, una della Corte di appello di L'Aquila e una della Corte di appello di Napoli, rideterminando la pena complessiva unica in quattro anni e sei mesi di reclusione. Il ricorrente contestava, con due motivi, che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente assunto come pena base l'intera pena complessivamente irrogata per i reati già unificati nella prima sentenza, invece di scorporare i singoli reati e prendere come base la pena inflitta per il reato più grave; inoltre lamentava la mancanza di motivazione sull'entità degli aumenti di pena applicati per ciascuno dei reati satellite della seconda sentenza, essendosi il giudice limitato a un aumento complessivo, pur in presenza di tre distinti reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui, quando si ridetermina in executivis la pena in presenza di condanne che già comprendevano più reati unificati ex art. 81 c.p., il giudice deve prima scorporare i reati, individuare quello più grave e assumere come pena base la pena riferita a tale violazione, per poi determinare autonomamente e con adeguata motivazione gli aumenti per tutti gli altri reati satellite. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva invece preso a base l'intera pena della prima sentenza e aveva applicato un aumento complessivo per i reati della seconda sentenza, senza motivazione specifica per i singoli aumenti.
Norme richiamate
consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati separatamente giudicati e di rideterminare la pena secondo i criteri propri dell'art. 81 c.p.
impone, nella rideterminazione della pena per continuazione tra giudicati diversi, di scorporare i reati già riuniti e individuare la pena base riferita al reato più grave.
richiede la determinazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti per i reati satellite; la motivazione deve riguardare anche l'entità dei singoli aumenti.
la dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri legali.
i criteri di commisurazione della pena devono orientare la determinazione della pena base e degli aumenti.
gli aumenti per i reati satellite devono essere autonomamente quantificati e motivati, nel rispetto del limite legale.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra sentenze irrevocabili che hanno già unificato più reati, il giudice deve prima scorporare i singoli fatti già riuniti e individuare come base la pena riferita al reato più grave, non l'intera pena complessiva della precedente condanna.
- La determinazione della pena per continuazione richiede una motivazione distinta sia sulla scelta della pena base sia sull'entità dei singoli aumenti per i reati satellite; non è sufficiente il solo rispetto del limite massimo legale.
- Se il giudice intende confermare in sede esecutiva gli aumenti già applicati in cognizione per reati satellite, può farlo richiamando le ragioni già poste a fondamento di quella dosimetria, purché la scelta sia esplicitata in modo controllabile.
- Quando una sentenza unificata ex art. 81 c.p. contiene più reati, l'aumento per ulteriori fatti non può essere liquidato in modo globale e indistinto, ma deve essere riferito alle singole violazioni considerate.
- L'omessa applicazione del criterio dello scorporo e della motivazione individualizzata nella rideterminazione della pena per continuazione integra vizio tale da imporre l'annullamento con rinvio dell'ordinanza esecutiva.
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