Cassazione Civile, Ordinanza n. 25211/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2010 opposto dall'Amministrazione finanziaria a una società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che potesse essere azionato solo il rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e reputando legittimo il diniego. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per totale assenza di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il credito IVA, in gran parte formatosi negli anni precedenti al periodo d'imposta 2007 e parzialmente chiesto a rimborso tramite il quadro VR della dichiarazione IVA 2011, era stato correttamente richiesto quale eccedenza detraibile; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, perché tale norma disciplinerebbe la restituzione conseguente a pagamento indebito, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il quadro normativo di riferimento è l'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, che riconosce il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile nei casi previsti, e l'art. 38-bis del medesimo decreto, che regola la procedura di rimborso. Ha ricordato che il modello VR è solo un presupposto per l'esigibilità del credito e che, secondo giurisprudenza consolidata, il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale, mentre il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 opera solo in via residuale. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello non chiariva i fatti posti a base del diniego né il momento di insorgenza del credito, sicché il giudice del rinvio dovrà accertare se, alla data della domanda, fosse decorso o meno il termine di prescrizione decennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso
La disposizione riconosce il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA nei casi previsti, oltre che a riportarla in detrazione nell'anno successivo.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
i rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale
La norma disciplina la procedura di esecuzione dei rimborsi IVA richiesti in dichiarazione annuale.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
applicabile solo in via sussidiaria e residuale
Il termine biennale di decadenza per il rimborso opera solo in via residuale, non quando il credito IVA sia azionato secondo la disciplina speciale e resti soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È il parametro utilizzato per censurare l'erronea applicazione delle norme sostanziali in tema di rimborso IVA e di rimborso tributario.
mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione
È citato solo per descrivere la costituzione dell'Agenzia delle Entrate in Cassazione senza difese sostanziali.
Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232
motivazione al di sotto del minimo costituzionale
Richiamata per affermare che l'assenza di una motivazione comprensibile integra un vizio censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel rimborso del credito IVA la disciplina speciale dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 38-bis prevale sulla disciplina residuale del rimborso indebito di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
- La presentazione del modello VR è un adempimento necessario per attivare la procedura di rimborso, ma non condiziona la natura né l'esigibilità sostanziale del credito, che resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
- Quando la decisione di merito non espone i fatti decisivi posti a base del diniego e non rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito, la motivazione è nulla perché al di sotto del minimo costituzionale.
- In tema di rimborso IVA, il giudice deve accertare in fatto il momento di insorgenza delle singole componenti del credito per verificare se, alla data della domanda, sia decorso o meno il termine di prescrizione decennale.
- L'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni del diniego può comportare cassazione con rinvio per nuovo esame dei fatti rilevanti e della disciplina applicabile.
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