Cassazione Civile, Ordinanza n. 17607/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2008 con cui l’Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione il contribuente deduce, con unico motivo, falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse richiesto un onere probatorio eccessivo: secondo il ricorrente, non sarebbe stato necessario dimostrare in modo inequivoco che la provvista bancaria disponibile fosse stata effettivamente utilizzata per coprire le spese contestate, essendo sufficiente la prova della disponibilità di risparmi per euro 205.752,00, utilizzati per far fronte alle spese della vita quotidiana e agli esborsi contestati. L’Agenzia si è costituita solo ai fini dell’eventuale discussione orale, senza controricorso tempestivo. La Corte ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, pur a fronte della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, perché non risultava il pagamento, neppure della prima rata, né l’integrale soddisfacimento del debito rateizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata non si fosse perfezionata, mancando il pagamento degli importi dovuti; pertanto ha deciso nel merito il ricorso. Ha accolto l’unico motivo, cassando la sentenza della CTR perché non conforme ai principi sull’accertamento sintetico e sull’onere della prova contraria del contribuente. In particolare, la CTR aveva erroneamente escluso la rilevanza probatoria degli estratti conto bancari richiedendo la dimostrazione inequivoca dell’effettivo impiego delle somme per le spese contestate, mentre avrebbe dovuto verificare se le somme di natura non reddituale o già tassate risultanti dai conti, per entità e durata del possesso, fossero idonee a giustificare le spese. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell’accertamento sintetico il maggior reddito è desunto da spese sostenute; il contribuente può superare la presunzione offrendo prova contraria documentale di redditi non imponibili o già tassati, con riferimento alla loro entità e durata del possesso.
art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La prova contraria richiede idonea documentazione dell’entità e della durata del possesso di ulteriori redditi o risorse, non la dimostrazione necessaria e diretta dell’effettivo impiego di ogni somma per ciascuna spesa contestata.
art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992
I beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che li utilizza o ne sopporta i costi; il rilievo dell’accertamento sintetico deriva dall’esborso e non dalla mera titolarità del bene.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato falsa applicazione di legge quale vizio di legittimità.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico il presupposto della rettifica è la spesa sostenuta; la presunzione di capacità contributiva opera in base all’esborso e non alla sola disponibilità del bene o della provvista.
- La prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione dell’impiego puntuale delle somme per ogni singola spesa, ma deve essere documentale e riferita a circostanze oggettive che rendano plausibile la riferibilità delle spese a redditi non imponibili o già tassati.
- Gli estratti conto bancari possono costituire prova idonea, purché consentano di dimostrare non il mero transito delle somme, ma la durata del possesso e l’ammontare delle risorse disponibili in modo da giustificare le spese contestate.
- In sede di giudizio, la definizione agevolata non determina cessazione della materia del contendere se non risulta perfezionata nei suoi presupposti, incluso il pagamento di quanto dovuto nei termini previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17553/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →