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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35951/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputata ha impugnato la sentenza del 31 marzo 2026 della Corte d’appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Livorno del 18 novembre 2025, rideterminando la pena in sei mesi di arresto ed euro 600 di ammenda e confermando nel resto la responsabilità per porto di un coltello. Con tre motivi ha lamentato: la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.; l’erronea esclusione dell’ipotesi di fatto di lieve entità prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975; la carenza o illogicità della motivazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha sostenuto, in sostanza, che gli elementi di fatto avrebbero potuto giustificare l’assoluzione o il riconoscimento delle richieste attenuazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi sollecitavano una diversa valutazione di fatto e riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta. Ha rilevato che la decisione d’appello aveva motivato sull’esclusione dell’art. 131-bis c.p. considerando le caratteristiche del coltello e il luogo del rinvenimento; aveva giustificato l’esclusione della lieve entità in ragione delle dimensioni della lama e delle modalità del porto, avvenuto nei pressi di un nosocomio e in stato di agitazione; aveva inoltre spiegato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, commisurata tenendo conto del minimo edittale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte di appello, in modo coerente, ha dedicato parte della pag. 1 della motivazione alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. evidenziando le caratteristiche del coltello e delle circostanze di luogo in cui è stato rinvenuto.

    L’applicazione della causa di non punibilità è valutata sulla base delle caratteristiche dell’oggetto e delle circostanze concrete del suo rinvenimento; la motivazione della Corte territoriale su tali elementi è stata ritenuta coerente.

  • art. 4, comma 3, legge n. 110/1975

    Parimenti logica e coerente risulta la motivazione in relazione al disconoscimento della ipotesi di lieve entità, considerate le dimensioni della lama ile modalità del porto (nei pressi di un nosocomio ed in stato di agitazione).

    Nel valutare la lieve entità del fatto rilevano congiuntamente le caratteristiche dell’arma e le modalità concrete del porto; nel caso esaminato, dimensioni della lama, luogo e stato di agitazione giustificavano l’esclusione dell’ipotesi attenuata.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che lal ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la forma di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione degli elementi di fatto già adeguatamente esaminati e motivatamente risolti dal giudice di merito.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto e dell’ipotesi di lieve entità nel porto di un’arma deve considerare le caratteristiche dell’oggetto e le concrete modalità e circostanze del porto.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche non risultano viziati quando la sentenza di merito offre una motivazione logica e coerente sui criteri adottati e sugli elementi ritenuti non meritevoli di valorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiArmiParte generaleProcesso penale

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