Cassazione Penale, Ordinanza n. 35891/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 7 gennaio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 336 c.p. I motivi di ricorso contestavano la valutazione secondo cui la condotta degli operanti non era stata arbitraria e la conseguente esclusione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa. La Corte rileva che le censure non si confrontano con la motivazione d’appello, ritenuta logica, completa e compatibile con le risultanze processuali. L’imputato, rimasto assente, non aveva inoltre allegato personalmente dati fattuali concreti idonei a spiegare in quali termini la propria condotta fosse stata reazione a un atto ritenuto arbitrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi sono manifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato che non risultavano elementi concreti per ritenere arbitraria la condotta degli operanti, neppure in via putativa, né per fondare l’erroneo convincimento dell’imputato circa l’arbitrarietà dell’atto. Ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di ricostruire eventuali statuizioni pecuniarie specifiche contenute nel dispositivo, che risulta troncato.
Norme richiamate
è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.
La norma identifica il reato per il quale era stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa un’interpretazione della fattispecie incriminatrice.
Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato
La causa di giustificazione putativa richiede un errore effettivo sul fatto, fondato su dati concreti allegati dall’imputato e idonei, valutati ex ante, a giustificare il convincimento di reagire a un atto arbitrario.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La causa di giustificazione putativa prevista dall’art. 393-bis c.p. richiede un errore effettivo sul fatto e non può fondarsi su una percezione meramente soggettiva: occorrono dati fattuali concreti, allegati dall’imputato, che giustifichino ex ante il convincimento di trovarsi di fronte a un atto arbitrario.
- È inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, quando questa abbia escluso con argomentazione logica e completa la sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione invocata.
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