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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35892/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e assertive, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto alle censure sull’elemento soggettivo, introducevano questioni non proposte in appello. Ha dato atto delle conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori statuizioni.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 26 settembre 2025, pronunciata in relazione al delitto previsto dall’art. 388 c.p. Ha lamentato, in termini generici e assertivi, l’assenza dei presupposti costitutivi del reato e ha formulato censure sull’elemento soggettivo; queste ultime, tuttavia, non erano state dedotte con l’atto di appello. Il testo non riporta ulteriori dettagli sui fatti contestati, sulla pena o sul contenuto specifico della decisione d’appello.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Bartolino avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all' art. 388 cod. pen.

    La disposizione identifica il reato per il quale è stato proposto il ricorso; il testo non espone un’ulteriore interpretazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; la decisione non specifica nel testo riportato quali siano state concretamente applicate.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le doglianze formulate in modo generico e assertivo che, contestando i presupposti costitutivi del reato, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione censure sull’elemento soggettivo che non siano state proposte con l’atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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