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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15113/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Ufficio amministratore occulto di un gruppo societario operante nel settore edilizio, composto da una società operativa e da varie società "cartiere". Secondo l'Amministrazione, tali società fittizie erano state create per fungere da intermediari apparenti negli acquisti e nelle vendite di beni, con sovrafatturazioni e artifici contabili volti ad abbattere il reddito imponibile della società operativa e a porre in essere un disegno fraudolento complessivo. La Commissione tributaria regionale aveva però respinto l'appello dell'Agenzia confermando l'annullamento dell'atto impositivo. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente o assente, sostenendo che la CTR avesse apoditticamente escluso la prova del ruolo di amministratore della società coinvolta pur in presenza di numerosi elementi istruttori, tra cui movimentazioni bancarie e dichiarazioni di terzi. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione digitale e, in seguito, contestando anche la rilevanza del secondo ricorso notificato successivamente.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione, ritenendo sufficiente l'attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato, idonea a esprimere la paternità certa dell'atto. Ha inoltre rilevato che l'eccezione relativa al secondo ricorso era tardiva e comunque irrilevante, poiché il primo ricorso era validamente proposto e il secondo era privo di interesse. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente: la CTR si era limitata a formule generiche, acriticamente adesive alla decisione di primo grado, senza rendere comprensibile il percorso logico seguito nonostante l'Ufficio avesse dedotto plurimi elementi probatori. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della sentenza

    La denuncia della motivazione assente/apparente viene inquadrata come vizio denunciabile in cassazione per nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    elementi non sorretti da prove

    La questione probatoria è richiamata solo in fatto; la Corte sottolinea che la motivazione impugnata non consente di comprendere perché gli elementi probatori dell'Ufficio siano stati ritenuti non decisivi.

  • L. 53/1994

    L'attestazione di conformità ex lege è ritenuta idonea, nel caso concreto, a supplire alla contestazione sulla firma digitale e a provare la paternità dell'atto notificato via PEC.

  • art. 372 c.p.c.

    La questione del secondo ricorso è trattata come tardiva e comunque irrilevante, essendo preclusa l'introduzione in quella fase di nuove contestazioni.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all'interprete di ricorrere a congetture per comprendere la decisione.
  • In presenza di specifici elementi istruttori dedotti da una parte, il giudice di merito non può limitarsi ad adesioni apodittiche alla sentenza di primo grado o a formule generiche di assenza di prova, ma deve spiegare perché quegli elementi siano ritenuti inattendibili o non decisivi.
  • L'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore dell'Avvocatura dello Stato può, nel contesto considerato, essere idonea a soddisfare l'esigenza di certezza sulla provenienza dell'atto notificato in via telematica.
  • Una contestazione proposta tardivamente su un profilo processuale già superato dall'ammissibilità del primo ricorso è irrilevante se riferita a un secondo atto successivo privo di interesse autonomo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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