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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27939/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata o tardiva attuazione, nell'ordinamento interno, delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in tema di adeguata retribuzione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, per i corsi con iscrizione anteriore al 1991. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda per prescrizione. In Cassazione i medici hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione dell'Avvocatura fosse generica e quindi inammissibile; 2) violazione delle norme interne ed europee rilevanti e degli artt. 2935 e 2946 c.c., assumendo che il termine decennale non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 perché solo più tardi sarebbe stata chiara la definitiva inerzia dello Stato e la tutela effettivamente esperibile; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE; 4) ulteriore censura sul medesimo rinvio pregiudiziale, prospettando che la decorrenza dovesse essere individuata in una data successiva, collegata alla disciplina europea; 5) violazione delle norme sulle spese, contestando la liquidazione di Euro 40.000 e ritenendola eccessiva, anche perché non vi era stata istruttoria e il giudizio verteva su questioni di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., i motivi relativi alla prescrizione e alla pretesa tardività o genericità dell'eccezione, ribadendo che per i medici specializzandi il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti non coperti da quella disciplina. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sul rinvio pregiudiziale, osservando che non sussistevano dubbi interpretativi tali da imporlo. Ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo sulle spese, ritenendo corretta la liquidazione entro i limiti tabellari e precisando che la fase istruttoria è compresa nella fase di trattazione ai fini del d.m. n. 55/2014. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, oltre alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. riportata nel dispositivo finale.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nella censura sull'eccezione di prescrizione; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nella censura sull'eccezione di prescrizione; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Evocato dai ricorrenti come possibile termine quinquennale di prescrizione; la Corte ribadisce invece il termine decennale applicabile alla pretesa risarcitoria.

  • art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011

    Evocato dai ricorrenti nella critica all'eccezione di prescrizione; la Corte non accoglie la tesi difensiva.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte ribadisce che, per i crediti risarcitori in questione, la decorrenza del termine va collegata alla ragionevole possibilità di agire, individuata però nel 27 ottobre 1999.

  • art. 2946 c.c.

    È individuato come termine di prescrizione applicabile al diritto risarcitorio dei medici specializzandi.

  • art. 11, l. n. 370 del 1999

    La Corte lo considera il momento che rende definitiva l'inadempienza residua dello Stato e da cui decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.

  • art. 44, Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere una diversa decorrenza del termine; la Corte esclude che essa imponga un diverso dies a quo.

  • art. 5 Trattato CE

    Citato nel ricorso come parametro europeo; la Corte non ravvisa alcuna violazione rilevante ai fini della decorrenza prescrizionale.

  • art. 189 Trattato CE

    Citato nel ricorso; non viene ritenuto decisivo per mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 10 Trattato CE

    Richiamato nel ricorso; la Corte non ne ricava un diverso regime della prescrizione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto del diritto UE; la Corte non ravvisa incompatibilità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Evocato nei motivi di ricorso e nella censura sulle spese; non emerge alcuna violazione.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Usato come base dell'inammissibilità dei motivi che contrastano con giurisprudenza consolidata e univoca.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sul rinvio pregiudiziale viene respinta perché la richiesta di rinvio non integra autonoma domanda.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Cassazione esclude la necessità del rinvio per mancanza di dubbi interpretativi rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte conferma la corretta applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    La Corte afferma che il compenso può essere aumentato in ragione del numero delle parti e che la liquidazione impugnata resta nei limiti tabellari.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura sulle spese; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ritiene sussistenti i presupposti per la condanna all'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per il criterio di determinazione del valore della domanda comprensivo degli interessi scaduti prima della causa.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato per qualificare il litisconsorzio come facoltativo e per il criterio di determinazione del valore della causa in caso di cumulo soggettivo.

  • art. 332 c.p.c.

    Applicato per escludere l'ordine di notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti non raggiunti dal ricorso.

  • art. 260/1958

    art. 4 della legge n. 260 del 1958

    Richiamato per qualificare come mera irregolarità la citazione di un diverso organo statuale insieme alla Presidenza del Consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi l'inerzia del titolare del diritto e manifesti la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo; non è necessario indicare correttamente sin dall'inizio la durata del termine o la specifica norma applicabile, perché la qualificazione del diritto e del regime prescrizionale spetta al giudice.
  • In materia di risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti esclusi dalla disciplina ivi prevista.
  • La decorrenza della prescrizione non è impedita da incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sull'esatto soggetto passivo, quando il danneggiato poteva comunque agire almeno in via stragiudiziale contro lo Stato e interrompere la prescrizione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non può essere invocato come autonoma domanda ai fini dell'art. 112 c.p.c.; esso è doveroso in cassazione solo se la questione di diritto dell'Unione sia realmente rilevante e non già chiarita da un orientamento consolidato.
  • Nella liquidazione delle spese nei giudizi con litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si somma per tutte le domande cumulate soggettivamente, ma si individua in base alla domanda di valore più elevato; la fase istruttoria è compresa nella fase di trattazione ai fini del d.m. n. 55/2014.
  • La liquidazione delle spese resta insindacabile in cassazione quando si colloca entro i limiti tabellari di riferimento, potendo il giudice graduare gli aumenti per il numero delle parti e le caratteristiche della controversia.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata in modo univoco, il ricorso che riproponga gli stessi argomenti già disattesi è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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