Cassazione Civile, Ordinanza n. 02163/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2006, emesso a seguito di PVC, con cui venivano recuperati IRPEF, IRAP e IVA e venivano disconosciuti alcuni acquisti fatturati da un fornitore di autovetture ritenuto inesistente sul piano soggettivo. L’Ufficio aveva valorizzato indizi quali la mancanza di organizzazione del fornitore, l’omesso versamento dell’IVA, l’assenza di beni strumentali e locali commerciali, l’assenza di capitale e il fatto che la provvista per gli acquisti delle auto fosse fornita dagli stessi clienti. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non assolto l’onere della prova da parte dell’Amministrazione e affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio dovesse provare anche la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode IVA a monte. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 17 e 19 d.P.R. n. 633/1972 per errata ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per mancata considerazione degli indizi offerti a sostegno della fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente nel dare per adeguata la motivazione della sentenza di primo grado. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo, ribadendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni e sulla base di elementi oggettivi specifici, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA o che questi avrebbe dovuto saperlo usando l’ordinaria diligenza; solo se tale onere è assolto, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà riesaminare il fatto alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere le ragioni della decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione riconducibile alla violazione dell’art. 132 c.p.c.
l’onere della prova va ripartito secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza nelle operazioni soggettivamente inesistenti; non incombe al Fisco provare la connivenza in senso pieno del cessionario
gli elementi indiziari possono fondare la prova presuntiva della fittizietà dell’operazione
le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono sorreggere la prova della consapevolezza del cessionario
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
l’accertamento IVA può fondarsi su elementi presuntivi idonei a dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni
art. 17, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel contesto del diritto alla detrazione IVA e della contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il diritto alla detrazione IVA non spetta se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l’Amministrazione finanziaria può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi specifici idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza richiesta al suo profilo professionale, di partecipare a una frode IVA a monte.
- Non è necessario che il Fisco provi una connivenza intenzionale o una partecipazione consapevole in senso forte del cessionario alla frode: è sufficiente dimostrare la conoscenza, o conoscibilità, della sostanziale inesistenza del contraente o della frode nella catena distributiva.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei a fondare la contestazione, spetta al contribuente provare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito, con conseguente nullità della decisione.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova delle operazioni soggettivamente inesistenti, deve misurarsi con gli indizi offerti dall’Amministrazione e verificare sia la consapevolezza del cessionario sia l’eventuale diligenza da questi concretamente osservata.
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