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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09869/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse sportive per l'anno d'imposta 2010, notificato a una società estera ritenuta coobbligata in solido per l'attività svolta tramite un centro di trasmissione dati gestito in Italia. La CTR aveva confermato, salvo le spese, la debenza del tributo e delle sanzioni, ritenendo irrilevante la mancata traduzione dell'atto, applicabile l'imposta anche ai soggetti operanti senza concessione, radicato in Italia il presupposto territoriale e dovute le sanzioni. In cassazione la società ha dedotto: violazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 in tema di soggettività passiva e solidarietà; nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; erronea individuazione del presupposto soggettivo e territoriale del tributo; violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; violazione dell'art. 401 della direttiva IVA; erronea esclusione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria; e infine vizi sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi tranne quello sulle sanzioni, accogliendo il ricorso limitatamente a tale profilo perché per l'anno 2010 sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero; ha quindi cassato sul punto e deciso nel merito escludendo le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di ricorso relativi alla validità dell'avviso, al presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, alla compatibilità con il diritto dell'Unione, alla pretesa violazione della direttiva IVA e alle spese di lite. Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni, ritenendo applicabile l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per l'anno d'imposta 2010. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e, decidendo nel merito, l'originario ricorso è stato accolto limitatamente alla non debenza delle sanzioni, dichiarate non dovute. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua il tributo unico sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte lo legge nel quadro della disciplina integrata e della successiva norma interpretativa del 2010.

  • art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    il testo si prestava, prima della norma interpretativa del 2010, a una duplice lettura sulla soggettività passiva del bookmaker estero e della ricevitoria operante per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma interpretativa che esplicita la soggettività passiva anche dei soggetti che operano fuori dal sistema concessorio; per i rapporti antecedenti al 2011 non consente la traslazione del carico tributario verso la ricevitoria.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    non impone la traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalla ricorrente per il vincolo di motivazione/solidarietà, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 49 TFUE

    invocato insieme all'art. 56 TFUE; la Corte esclude che la disciplina nazionale in esame introduca una restrizione discriminatoria nei confronti degli operatori esteri.

  • art. 56 TFUE

    la Corte conferma l'interpretazione già resa dalla CGUE: la normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non ostacola la libera prestazione dei servizi perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, senza discriminazioni per sede estera.

  • art. 57 TFUE

    richiamato nel quesito alla CGUE, ma non conduce a una disapplicazione della disciplina nazionale.

  • art. 52 TFUE

    richiamato nel quesito alla CGUE; non impone una soluzione diversa da quella già fornita dalla giurisprudenza unionale.

  • art. 267 TFUE

    non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo la questione già decisa.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e scommesse purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta in esame non è un tributo armonizzato vietato dalla direttiva.

  • art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di esimente per obiettiva incertezza normativa nelle liti tributarie.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di sanzioni tributarie, ma non decisivo rispetto all'accoglimento parziale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'obiettiva incertezza normativa esclude la punibilità per le violazioni commesse prima della chiarificazione normativa del 2010; nel caso concreto le sanzioni non sono dovute.

  • art. 12, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato sul regime delle spese e della difesa tecnica nel processo tributario.

  • art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulle spese di lite richiamata nel motivo relativo alla liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamata per sostenere la compensazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che incardina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può riguardare anche l'operatore estero che organizza o gestisce scommesse tramite intermediari nel territorio italiano, indipendentemente dalla titolarità di una concessione, quando la disciplina interpretativa lo ricomprenda espressamente.
  • Il presupposto territoriale del tributo va individuato nell'attività di raccolta e organizzazione della scommessa svolta in Italia, non nella mera conclusione astratta del contratto di gioco.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del contribuente non determina di per sé nullità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa; grava sul contribuente l'onere di provare un concreto e specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • La normativa nazionale sull'imposta unica sulle scommesse, applicata in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono giocate in Italia, non integra una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 TFUE.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse che non abbia carattere di imposta sul volume d'affari può coesistere con l'IVA ai sensi dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa è applicabile quando, per il periodo considerato, il dato normativo si presti a interpretazioni alternative e la successiva norma interpretativa abbia chiarito il significato della disciplina; in tal caso le sanzioni tributarie non sono irrogabili per il periodo di incertezza.
  • Quando una questione sia già stata risolta dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia su una disciplina identica o sostanzialmente sovrapponibile, non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale né per la disapplicazione della norma interna.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaNullitàPrescrizione

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