Sentenza n. 1512/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate da due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Pistoia
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle sentenze n. 1427 del 16 dicembre 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, e n. 293 del 9 dicembre 2025 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le sentenze erano passate in giudicato ed erano state notificate al Ministero via PEC ai sensi dell’art. 475 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. Ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato all’Ufficio ministeriale territorialmente competente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate nelle due sentenze presupposte, se e nella misura in cui risultino ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei sessanta giorni successivi in caso di mancata esecuzione, senza diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento, anche tramite emissione di ordinativo in conto sospeso ai sensi del comma 2.
La notificazione delle sentenze al Ministero è stata considerata ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, l’avente diritto può agire in ottemperanza decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, computato dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’ufficio competente di provvedere entro un termine assegnato, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per gli adempimenti necessari all’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →