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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11400/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere la corresponsione di una somma una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per coprire la vacanza contrattuale di 44 mesi tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. In primo grado la società datrice di lavoro era stata condannata, in solido con Trenitalia quale committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto spettante. La Corte d'appello ha confermato la spettanza della somma, ritenendola integralmente a carico del datore attuale al momento della previsione collettiva, in base al verbale di accordo e all'art. 4 dell'accordo Agens-Ancp, considerato attuativo del precedente CCNL. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ignorato i criteri ermeneutici contrattuali, perché l'indennità avrebbe dovuto essere riproporzionata ai soli mesi di servizio prestati alle sue dipendenze e non riferita all'intero periodo di vacanza contrattuale, durante il quale il lavoratore aveva lavorato anche per altre imprese appaltatrici; inoltre, mancava un titolo che imponesse alla ricorrente di farsi carico anche delle quote maturate in costanza di precedenti rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda originaria del lavoratore. Ha ritenuto corretta la lettura per cui l'indennità una tantum, essendo correlata al rapporto sinallagmatico e al periodo di mancato rinnovo contrattuale, non può gravare integralmente sul datore di lavoro in carica al momento dell'accordo per periodi in cui la prestazione è stata resa alle dipendenze di altri soggetti, salvo diversa previsione negoziale espressa. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione al momento della proposizione del giudizio introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato solo per la condanna solidale del committente nel giudizio di merito; non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.

  • art. 1294 c.c.

    richiamato come norma violata in relazione alla dedotta solidarietà passiva, ma la Corte ha deciso sulla corretta interpretazione della disciplina collettiva dell'una tantum.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    la Corte afferma che l'interpretazione della disciplina collettiva deve rispettare i criteri ermeneutici e che, in assenza di diversa previsione, l'indennità va proporzionata al periodo di servizio effettivamente prestato.

  • CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 allegato A

    "ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003"; "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"

    la previsione è letta nel senso che l'una tantum deve essere corrisposta in proporzione ai mesi di servizio nel periodo di riferimento, e non integralmente a carico del datore al momento del rinnovo per l'intero periodo di vacanza contrattuale.

  • art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014

    considerato coerente con la natura attuativa e non innovativa della previsione collettiva, confermando il riproporzionamento dell'importo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per la vacanza contrattuale ha funzione di recupero, almeno parziale, del potere d'acquisto e si correla strutturalmente alla prestazione lavorativa resa nel periodo di riferimento.
  • In assenza di una previsione negoziale espressa che disponga diversamente, l'obbligazione di corrispondere l'una tantum non può essere posta integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo per periodi nei quali il lavoratore ha prestato attività presso altri datori.
  • La clausola collettiva che stabilisce il pagamento dell'una tantum "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" impone il riproporzionamento dell'importo in base alla durata effettiva del rapporto presso il datore tenuto al pagamento.
  • Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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