Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la soppressione, da parte della società, dell'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica riconosciuta in precedenza a dipendenti del settore elettrico e, in alcuni casi, anche a pensionati e superstiti. I ricorrenti, già dipendenti del gruppo ENEL, hanno chiesto l'accertamento del loro diritto a continuare a fruire dello sconto sulla fornitura di energia elettrica in base alla disciplina collettiva succedutasi nel tempo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo legittima la disdetta del 12 ottobre 2015 e il successivo accordo del 27 novembre 2015, che avevano fatto cessare il beneficio dal 31 dicembre 2015. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: sostenevano, in sintesi, che la disdetta non potesse incidere sulla posizione dei lavoratori assunti prima di determinate date, che il beneficio avesse natura retributiva ed entrasse nel patrimonio del lavoratore come diritto quesito, che le organizzazioni sindacali non avessero legittimazione a ricevere la disdetta nei confronti dei pensionati, che la revoca fosse contraria a buona fede e correttezza, che la disdetta fosse nulla o inefficace per mancanza di una disciplina sostitutiva, e che comunque il recesso anticipato non fosse consentito in assenza di giusta causa. Le società resistenti hanno sostenuto la legittimità della cessazione dell'istituto alla luce dell'evoluzione della contrattazione collettiva e della natura non definitiva del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, profili di inammissibilità per la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e per la formulazione promiscuamente cumulativa di censure eterogenee. Nel merito, richiamando precedenti già resi sulla medesima vicenda, ha affermato che l'agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva, perché non era correlata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa; che i ricorrenti vantavano solo una mera aspettativa al mantenimento della disciplina più favorevole, non un diritto quesito entrato nel loro patrimonio; e che, per i contratti collettivi a tempo indeterminato, è ammissibile il recesso unilaterale, nel rispetto di buona fede e correttezza, senza necessità di una giusta causa. È stata quindi confermata la cessazione del beneficio al 31 dicembre 2015 e la condanna dei ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per le censure di violazione di legge e di contratto collettivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è stato ritenuto inammissibile perché dedotto contro una sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado in ipotesi di doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Preclude la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado.
art. 1362 c.c.
Richiamato ai fini dell'interpretazione degli accordi collettivi e della disdetta.
artt. 1362 ss. c.c.
Usati per la lettura sistematica della disciplina collettiva sull'agevolazione tariffaria.
art. 1372 c.c.
Richiamato in tema di efficacia e cessazione del vincolo contrattuale collettivo.
art. 1373 c.c.
Richiamato per sostenere la legittimità del recesso da un rapporto di durata a tempo indeterminato.
art. 1337 c.c.
Invocato per la dedotta violazione di buona fede nelle trattative e nella gestione della revoca.
art. 1366 c.c.
Richiamato come parametro di interpretazione secondo buona fede.
art. 1375 c.c.
Richiamato per la correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e del recesso.
art. 2113 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di opporre la stabilità del beneficio e l'irrinunciabilità di diritti derivanti dal rapporto.
art. 2119 c.c.
Invocato per sostenere che lo scioglimento anticipato del vincolo richiedesse una giusta causa, tesi disattesa.
art. 2074 c.c.
Richiamato nel quadro delle censure contro la disdetta e la continuità della disciplina collettiva.
art. 420-bis c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi all'interpretazione della disciplina collettiva.
art. 23-quater l. n. 331/1980
Citato tra le norme e fonti richiamate nei motivi.
art. 27 l. n. 155/1981
Citato tra le norme e fonti richiamate nei motivi.
art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. in l. n. 116/2014
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla revoca dell'agevolazione.
art. 15 d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992
Richiamato per il mutamento della natura dell'ENEL da ente pubblico economico a società per azioni.
d.lgs. n. 79/1999
Richiamato per la liberalizzazione del mercato elettrico, rilevante nel ragionamento sulla cessazione dell'istituto.
direttiva 96/92/CE
Richiamata come base del processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.
d.l. n. 73/2007 conv. in l. n. 125/2007
Richiamato per il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte.
Massime di principio
- L'agevolazione riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dipendenti, se non correlata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non ha natura retributiva in senso tecnico né è soggetta ai canoni di proporzionalità e sufficienza dell'art. 36 Cost.
- Quando un trattamento di miglior favore deriva da contratti o accordi collettivi, il lavoratore non acquista un diritto quesito al loro mantenimento se la disciplina non è ancora entrata stabilmente nel suo patrimonio; in difetto di apposita clausola di salvaguardia, la successione dei contratti collettivi comporta la sostituzione della disciplina previgente.
- Per i contratti collettivi di durata indeterminata è ammissibile il recesso unilaterale, purché esercitato secondo buona fede e correttezza; non è richiesto che il recesso sia sorretto da una giusta causa in senso stretto, salvo diversa previsione pattizia o legale.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce l'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado e non sono indicate specifiche divergenze tra le rationes decidendi delle due decisioni.
- Non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure eterogenee di violazione di legge, violazione di contratto collettivo e vizio motivazionale senza consentire la chiara individuazione del devolutum.
- L'interpretazione di atti unilaterali di parte e la ricostruzione del contenuto concreto di certificazioni aziendali appartengono al giudice del merito e non sono normalmente rivalutabili in sede di legittimità.
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