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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11341/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia di merito riguardava una condanna della società al pagamento di somme in favore di alcuni dipendenti, a seguito dell'accertamento del loro diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini del computo dei correlativi aumenti retributivi. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, articolando quattro motivi di impugnazione; le controparti hanno resistito con controricorso. Successivamente la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, con dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e richiesta di estinzione del procedimento con spese compensate.

La decisione

La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso era rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., perché espressa in modo univocamente abdicativo, ritualmente notificata e accettata dalle controparti. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dall'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, disponendo la compensazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per mancanza dei presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere rituale e formulata in modo univocamente abdicativo per produrre effetti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo di cassazione; se le altre parti aderiscono personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In difetto dei presupposti processuali non vi è luogo a provvedere sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto estintivo del processo, deve essere espressa in modo chiaro e inequivoco e deve rispettare i requisiti formali previsti dal codice di rito.
  • L'effetto estintivo si perfeziona quando la rinuncia è ritualmente notificata e accettata dalla parte controricorrente.
  • In caso di adesione delle altre parti alla rinuncia, la Corte non deve pronunciare condanna alle spese; le spese possono essere compensate se le parti lo hanno concordato.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude, in mancanza dei relativi presupposti processuali, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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