Cassazione Civile, Ordinanza n. 11314/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il caso riguarda il rapporto di collaborazione tra un promotore finanziario e una banca. Il collaboratore aveva dedotto l'illegittimità di una sospensione cautelare disposta il 7 giugno 2010 e del successivo recesso comunicato il 22 luglio 2010, chiedendo: indennità di mancato preavviso, indennità di portafoglio, indennità di struttura e indennità suppletiva di clientela; risarcimento del lucro cessante per provvigioni perse durante il patto di non concorrenza e per il periodo di sospensione cautelativa; danno non patrimoniale; ripristino di alcune polizze assicurative e del conto corrente; risarcimento per il disinvestimento di una polizza e per la mancata realizzazione di una posizione pensionistica intestata alla moglie. In cassazione articolava tre motivi: omessa pronuncia sul primo motivo di appello e omesso esame di fatto decisivo, con richiamo al giuramento decisorio sulla ricezione della nota del 22 luglio 2010 e violazione dell'art. 2736 c.c.; violazione di legge per il diniego delle indennità contrattuali e legali; illegittimo rigetto del risarcimento per la sospensione del rapporto. La banca resisteva e, in via incidentale condizionata, sosteneva che la cessazione fosse stata qualificata erroneamente come recesso ex art. 2119 c.c. anziché come esercizio di clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia e di violazione dell'art. 2736 c.c., osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la questione della conoscenza del recesso e aveva implicitamente escluso la decisorietà del fatto oggetto di giuramento, poiché la comunicazione del 22 luglio 2010 non era l'unica modalità con cui il collaboratore poteva aver appreso la volontà recessiva della banca. Ha inoltre rilevato che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dall'art. 348-ter c.p.c. e non adeguatamente articolato, e che le censure sulle indennità e sul danno da sospensione erano generiche, mescolavano vizi diversi, non indicavano in modo specifico le norme violate né le allegazioni rilevanti, e proponevano questioni nuove. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2736 c.c.
Il giuramento decisorio è rilevante solo se verte su circostanza effettivamente decisoria; se il fatto deferito non è idoneo da solo a definire la lite, la censura che lo richiama è inconferente.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur non soffermandosi espressamente sul giuramento, esclude implicitamente la decisorietà del fatto posto a base della doglianza.
art. 348-ter c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è precluso quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado nei casi previsti dalla norma; il ricorrente deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio denunciato e sorreggerlo con argomentazioni specifiche; censure generiche o miste sono inammissibili.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve contenere un'esposizione adeguata dei fatti di causa e delle allegazioni rilevanti, sufficiente a consentire il controllo della fondatezza delle censure senza ricorrere a integrazioni esterne.
art. 177 c.p.c.
L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio è revocabile d'ufficio dal giudice che la ha emessa se, riesaminati gli atti, ritenga insussistenti le condizioni per il deferimento.
art. 2119 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione del recesso; la Corte non ha esaminato il motivo per assorbimento.
art. 1456 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come possibile base di una clausola risolutiva espressa; motivo assorbito.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interpretazione della volontà contrattuale; motivo assorbito.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia o di violazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito contiene una valutazione implicita incompatibile con la tesi del ricorrente, la doglianza è infondata o inammissibile.
- Il giuramento decisorio è utilmente deducibile solo quando la circostanza deferita sia realmente decisiva per la definizione della lite; se il fatto può essere provato o ricostruito anche aliunde, il suo esito non fonda di per sé la cassazione.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando non si confronta con la doppia conforme e non indica in modo specifico la diversa base fattuale delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, specifico e tecnicamente ordinato: la commistione di vizi eterogenei, la genericità delle doglianze e la mancata localizzazione delle questioni nei precedenti gradi determinano inammissibilità.
- La revoca del deferimento del giuramento decisorio può essere valutata d'ufficio dal giudice ove riscontri l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità, anche dopo la sua ammissione e prestazione.
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