Cassazione Civile, Ordinanza n. 11323/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di promozione finanziaria/agenzia intercorso con una banca. In primo grado, in parziale accoglimento della domanda dell'agente, era stato riconosciuto il pagamento di alcune indennità e provvigioni connesse alla cessazione del rapporto, oltre al rigetto solo parziale delle pretese della banca che aveva ottenuto la restituzione di un anticipo provvigionale relativo al collocamento di prodotti assicurativi. In appello la decisione era stata sostanzialmente confermata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, lamentando: 1) il mancato riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ritenuta più favorevole rispetto a quella prevista dagli AEC, sostenendo di aver provato l'incremento di clientela e i vantaggi permanenti per la banca; 2) il rigetto dell'indennità sostitutiva del preavviso, assumendo che la banca lo avesse di fatto impedito di operare sulla piattaforma informatica; 3) il rigetto del compenso premiale denominato "patto di fedeltà"; 4) il rigetto del bonus provvigionale individuale previsto da un accordo integrativo del 27.10.2006, o in subordine del risarcimento per violazione di buona fede; 5) il mancato riconoscimento del bonus per violazione del principio di correttezza e buona fede; 6) il rigetto del premio "Bonus Stock Raccolta Gestita"; 7) l'ammissibilità della domanda riconvenzionale della banca, ritenuta tardiva; 8) l'accoglimento della restituzione dell'anticipo provvigionale sui rapporti assicurativi; 9) l'omesso esame e la falsa valutazione delle prove poste a fondamento della pretesa restitutoria della banca. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili quasi tutti i motivi per la presenza di una "doppia conforme" quanto al vizio motivazionale, per difetto di autosufficienza e per la natura meramente valutativa delle censure, e ha comunque respinto nel merito il primo e il secondo motivo, confermando l'assenza di prova dei presupposti per l'indennità ex art. 1751 c.c. e per l'indennità sostitutiva del preavviso. Ha inoltre ribadito che il mancato riscontro all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, che l'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica, che la mancata contestazione e l'autosufficienza del ricorso devono essere specificamente allegati, e che la domanda riconvenzionale era ammissibile perché la banca era stata rimessa in termini dopo la nullità della notificazione originaria. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato la decisione di primo grado. È stato ritenuto che il ricorrente non avesse superato le preclusioni derivanti dalla doppia conforme per denunciare il vizio motivazionale, e che le restanti censure si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito o fossero carenti di autosufficienza. Sul piano sostanziale, è stata confermata: la mancata prova dei presupposti dell'indennità ex art. 1751 c.c.; la mancata prova del nesso tra il disguido informatico e la rinuncia al preavviso; la correttezza dell'interpretazione delle clausole premiali come condizionate alla permanenza del rapporto; l'ammissibilità della domanda riconvenzionale della banca; la legittimità della restituzione dell'anticipo provvigionale in presenza delle condizioni contrattuali previste. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1751 c.c.
L'indennità di cessazione del rapporto spetta solo se sono provati i presupposti costitutivi, in particolare l'incremento di clientela o di affari e il permanere di vantaggi significativi in capo alla preponente.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente deve provare i fatti costitutivi delle proprie pretese; la norma non consente in cassazione di sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
art. 2712 c.c.
La censura sulla documentazione prodotta deve confrontarsi con la sua effettiva contestazione nei giudizi di merito e con i limiti di autosufficienza del ricorso.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non per la sola diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Non è denunciabile in cassazione la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l'uso di prove legali in modo erroneo.
art. 210 c.p.c.
Il rigetto dell'istanza di esibizione, se motivato come nel caso concreto, non è utilmente censurabile in sede di legittimità.
art. 232 c.p.c.
La mancata risposta all'interrogatorio formale non determina automaticamente ficta confessio; il giudice può, ma non deve, considerare ammessi i fatti dedotti e deve comunque valutare gli altri elementi di prova.
art. 101 c.p.c.
La doglianza sul mancato rilievo di una eccezione non è fondata quando la questione concerne il mancato avveramento di una condizione, che integra una difesa sul fatto costitutivo della domanda.
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione autonoma; non è configurabile se la decisione si limita a respingere implicitamente la pretesa.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione concreta dei canoni ermeneutici.
art. 1363 c.c.
La censura interpretativa deve indicare specificamente quale canone sistematico sia stato violato e in che modo.
art. 1366 c.c.
La buona fede interpretativa non consente di sostituire in cassazione una lettura meramente contrapposta a quella accolta dal giudice di merito.
art. 1370 c.c.
L'interpretazione delle clausole predisposte non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e logicamente sostenibile.
art. 1375 c.c.
La domanda risarcitoria fondata sulla violazione di correttezza e buona fede non è esaminabile se non risulta specificamente e ritualmente proposta nei gradi di merito.
art. 1359 c.c.
Nel caso concreto è stata esclusa l'applicazione della fictio di avveramento, ritenendosi corretta la lettura delle clausole premiali come subordinate alla permanenza del rapporto.
art. 1218 c.c.
Il motivo sull'indennità sostitutiva del preavviso è stato respinto perché mancava la prova del nesso tra l'allegato inadempimento della banca e la rinuncia dell'agente al periodo residuo di preavviso.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è inammissibile per le censure che investono una doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara del fatto processuale e della domanda asseritamente omessa, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve trascrivere o indicare specificamente i documenti e gli atti richiamati, con la sede di reperimento negli atti di causa.
art. 416 c.p.c.
La rimessione in termini della parte convenuta a seguito di nullità della notificazione del ricorso consente il recupero delle prerogative difensive, inclusa la riconvenzionale.
Massime di principio
- L'indennità di cessazione del rapporto riconosciuta dall'art. 1751 c.c. richiede la prova rigorosa dei suoi presupposti costitutivi; la sola allegazione dell'attività svolta non basta.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su differenti ragioni di fatto.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente confessione: il giudice conserva un potere valutativo discrezionale e deve considerare l'intero compendio probatorio.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto le spoglie della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la violazione è configurabile solo in casi di utilizzo abnorme della prova.
- L'interpretazione dei contratti e delle clausole premiali è censurabile in sede di legittimità solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, non per la mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa.
- Il mancato avveramento di una condizione apposta al diritto azionato integra una difesa sul fatto costitutivo della pretesa e può essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, senza necessità di eccezione in senso stretto.
- Le domande e le eccezioni devono risultare in modo autosufficiente dal ricorso per cassazione, con puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
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