Cassazione Civile, Ordinanza n. 11336/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente)
La controversia
Un consulente/procacciatore di affari conveniva una società chiedendo il pagamento di differenze provvigionali per un importo complessivo di euro 125.924,00, deducendo che, in un contratto di consulenza professionale e promozione della clientela in outsourcing stipulato il 1 gennaio 2010 ed eseguito per circa cinque anni, la società aveva unilateralmente ridotto i compensi pattuiti. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo che dagli atti emergesse l'accettazione da parte del consulente di modifiche provvigionali relative ad alcuni affari/clienti, e non un contesto di metus reverentialis. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle preclusioni in appello e del divieto di novum, contestando la produzione della mail del 5 marzo 2013 e una nuova argomentazione difensiva fondata sul fatto che le fatture provvigionali fossero redatte dal consulente; con il secondo denunciava violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e, in sostanza, contestava che potesse ritenersi valida una rinuncia/accettazione tacita e generalizzata delle originarie percentuali provvigionali, sostenendo che al più vi fossero modifiche per singoli affari e non per l'intero rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non configurabile la violazione del divieto di novum in relazione alla mail prodotta in appello e non ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 345, 416, 115 e 116 c.p.c. nei termini prospettati. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva inferito in modo presuntivo e globale una volontà abdicativa del consulente rispetto alle provvigioni, senza accertare in modo univoco una rinuncia tacita riferita ai singoli crediti. La causa è stata quindi rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona per nuovo esame alla luce del principio secondo cui la rinuncia al diritto di credito non può essere desunta da mere presunzioni o dal semplice silenzio/inerzia, ma richiede comportamenti concludenti univoci.
Norme richiamate
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
il divieto di nuove domande/eccezioni in appello non era violato dalla specifica argomentazione difensiva esaminata
richiamato dal ricorrente come barriera preclusiva, ma la censura è stata respinta
in appello possono essere ammessi eccezionalmente mezzi di prova indispensabili, anche d'ufficio, secondo il criterio della ricerca della verità materiale
non è norma violata per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio
la sua violazione non è configurabile come censura del mero apprezzamento delle prove
richiamato in tema di correttezza contrattuale
richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto
Massime di principio
- La rinuncia a un diritto di credito, anche se tacita, richiede un comportamento concludente univoco e non può essere desunta per presunzioni o dalla sola inerzia del creditore.
- Quando si invoca una rinuncia tacita a compensi pattuiti, l'accertamento deve essere riferito ai singoli crediti o alle specifiche modifiche negoziali e non può essere formulato in modo generico e indistinto sull'intero rapporto.
- Nel rito del lavoro/appello, il divieto di novum non impedisce in assoluto la produzione o l'utilizzazione di nuovi elementi quando essi siano ritenuti indispensabili ai fini dell'accertamento dei fatti costitutivi contestati, nei limiti della disciplina processuale applicabile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Il silenzio o la mancata richiesta del credito, da soli, non valgono come manifestazione tacita di rinuncia, salvo che si accompagnino a circostanze esteriori idonee a conferire al contegno un preciso significato negoziale.
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