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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11351/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia di merito riguardava il riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio di un lavoratore ai fini del computo dei correlativi aumenti retributivi. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna della società al pagamento di una somma in favore del dipendente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, accompagnata da dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e dall'indicazione che le spese erano state regolate separatamente tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché formulata in modo univocamente abdicativo e notificata con accettazione espressa della parte controricorrente, con conseguente applicazione dell'effetto estintivo previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese. Ha inoltre escluso la necessità di provvedere sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendone risultati i presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere formulata in un atto univocamente abdicativo e, se rituale, produce gli effetti previsti dalla legge.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio; in tal caso non si pronuncia la condanna alle spese se la rinuncia è stata accettata dalle altre parti o dai loro difensori muniti di mandato speciale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere efficace, deve risultare da un atto inequivocabilmente abdicativo e deve essere ritualmente notificata alla controparte.
  • L'accettazione espressa della rinuncia da parte del controricorrente consolida l'effetto estintivo del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalle parti, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e compensare le spese senza pronunciare una condanna al loro pagamento.
  • In assenza dei presupposti processuali per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, non può essere disposto il relativo versamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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