Sentenza del 05/10/2016 n. 19888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, che aveva respinto il suo appello e riconosciuto il diritto al rimborso per alcune annualità. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che l’adesione della contribuente al condono rendesse definitiva la liquidazione dell’imposta e precludesse il rimborso. La contribuente ha però precisato di avere aderito alla definizione prevista dall’art. 9-bis, e anche l’appello dell’Agenzia faceva riferimento a quest’ultima disposizione. Con il secondo motivo l’Agenzia ha denunciato un’insufficiente motivazione sull’esistenza dell’autonoma organizzazione, evidenziando che dalle dichiarazioni risultavano compensi a terzi pari a 3.990 euro e spese pari a 16.135 euro per una delle annualità, e compensi a terzi pari a 2.840 euro e spese totali pari a 15.955 euro per l’altra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: il ricorso invocava l’art. 9 della legge n. 289 del 2002, mentre la contribuente aveva fruito del condono ex art. 9-bis e la stessa Agenzia aveva richiamato tale disposizione in appello; il motivo, riferito a una diversa definizione, non risultava quindi chiaro. Ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva escluso l’autonoma organizzazione senza valutare le spese e i compensi a terzi risultanti dalle dichiarazioni, né spiegare perché tali elementi non fossero idonei a manifestarla. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la decisione sulle spese. Non è stato disposto direttamente il rimborso né negato in via definitiva: il giudice di rinvio dovrà rivalutare la questione alla luce degli elementi trascurati.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La Corte non decide in generale se la definizione automatica prevista dall’art. 9 precluda il rimborso: rileva che il motivo dell’Agenzia invocava tale disposizione, mentre dagli atti risultava che la contribuente aveva aderito all’art. 9-bis.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La sentenza distingue la definizione ex art. 9-bis da quella ex art. 9 e osserva che la contribuente aveva aderito alla prima. Non risolve la questione dell’eventuale effetto preclusivo dell’art. 9-bis, poiché il primo motivo era formulato con riferimento a una diversa disposizione.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera c)
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Il lavoro autonomo è escluso dall’IRAP se l’attività non è autonomamente organizzata. L’accertamento spetta al giudice di merito, ma deve essere motivato in modo congruo e considerare gli elementi rilevanti dedotti dalle parti.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
tenendo conto che il presupposto dell'autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive
L’autonoma organizzazione non sussiste quando il professionista utilizza solo beni strumentali indispensabili e si avvale di lavoro altrui entro il limite di un dipendente con mansioni esecutive. La valutazione deve però confrontarsi con le spese e gli eventuali compensi a terzi documentati.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
La disposizione individua le attività di lavoro autonomo cui si applica il criterio IRAP dell’autonoma organizzazione; l’esclusione dall’imposta dipende dall’assenza di tale organizzazione, accertata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista debba pagare l’IRAP occorre verificare in concreto se l’attività sia autonomamente organizzata: l’assenza di dipendenti o il valore modesto dei beni strumentali non può essere affermata ignorando dati di segno contrario.
- Spese professionali e compensi a terzi dichiarati possono essere elementi rilevanti per valutare l’autonoma organizzazione. Il giudice deve esaminarli e spiegare perché, nel caso concreto, siano o non siano indicativi di una struttura organizzata.
- In cassazione il motivo deve corrispondere alla questione effettivamente emersa nei gradi precedenti: invocare una diversa disposizione sul condono rispetto a quella concretamente utilizzata può rendere la censura non chiara e condurre al suo rigetto.
- La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non determina automaticamente il diritto al rimborso: spetta al giudice di rinvio svolgere la valutazione omessa e decidere nuovamente anche sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2016Sentenza del 05/10/2016 n. 740 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 5 ott 2016Sentenza del 05/10/2016 n. 19844 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2016Sentenza del 05/10/2016 n. 19845 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2016Sentenza del 05/10/2016 n. 19847 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2016Sentenza del 05/10/2016 n. 19848 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2016Sentenza del 05/10/2016 n. 19850 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →