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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11703/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall'inadempimento di un contratto relativo alla realizzazione di lavori di razionalizzazione di un acquedotto. La stazione appaltante otteneva in primo grado la condanna dell'impresa esecutrice al risarcimento dei danni per la mancata ultimazione dei lavori; veniva rigettata anche la domanda di manleva verso la subappaltatrice e verso l'assicuratrice garante. L'impresa soccombente proponeva appello sostenendo, da un lato, di non essere inadempiente perché l'omessa ultimazione sarebbe dipesa da responsabilità della committente e, dall'altro, che le riserve sui maggiori danni erano state tempestivamente formulate con raccomandata del 30/09/1997 poiché il registro di contabilità non era stato reso disponibile. In Cassazione articolava sette motivi: (1) nullità per omesso esame di documenti, in particolare della raccomandata con cui sarebbero state iscritte le riserve; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla valenza di tali riserve; (3) omessa valutazione della mancata contestazione delle riserve da parte del committente; (4) omessa pronuncia sulla domanda di compensazione atecnica collegata alle riserve; (5) erronea qualificazione del rapporto col committente, sostenendo che fosse una concessione-convenzione e non un appalto ordinario; (6) erronea qualificazione del rapporto con la subappaltatrice, con ricadute sulla manleva e sulla garanzia assicurativa; (7) omessa valutazione della mancata sottoscrizione, da parte dell'impresa, di una scrittura del 1 febbraio 1993 richiamata dalla Corte d'appello per escludere la responsabilità della subappaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi quattro motivi erano unificabili e inammissibili perché la ricorrente non aveva dimostrato adeguatamente la deduzione in giudizio della questione, non aveva localizzato correttamente il documento nel fascicolo, aveva formulato censure generiche e valutative senza trascrivere o riassumere il contenuto della raccomandata, e soprattutto non si confrontava con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: non la sola intempestività delle riserve, ma la loro inefficacia per genericità e indeterminatezza, ratio non specificamente aggredita in appello. I motivi quinto e sesto sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché, a fronte della qualificazione del rapporto, la ricorrente non aveva indicato i canoni ermeneutici violati né spiegato in che modo la Corte territoriale se ne fosse discostata; inoltre la qualificazione del contratto richiede un doppio passaggio, di accertamento della volontà comune e di sussunzione nello schema legale, e la censura non chiariva dove fosse l'errore. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un apprezzamento di fatto e comunque non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che richiamava non la scrittura privata in sé ma le dichiarazioni testimoniali sull'accordo tra appaltatrice e subappaltatrice. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge o nullità processuale sono stati dichiarati inammissibili quando non specificavano adeguatamente la norma violata, non si confrontavano con la ratio decidendi o miravano solo a rivalutare il fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione sotto una diversa e autonoma ratio decisoria non specificamente censurata.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La critica all'interpretazione e qualificazione del contratto richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e delle ragioni del loro scorretto impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ricorrono i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione una sentenza che non abbia espressamente esaminato un fatto o un documento ha l'onere di dimostrare non solo di averlo dedotto nei gradi di merito, ma anche di indicare specificamente in quale atto processuale ciò sia avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • La censura di omesso esame o di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta colpire una motivazione diversa o solo parziale.
  • Le riserve in materia di appalto devono essere specifiche e determinate: la loro contestazione in cassazione richiede la trascrizione o quantomeno una puntuale sintesi del contenuto, non essendo sufficiente affermarne in modo apodittico la presenza e la fondatezza.
  • La qualificazione giuridica di un contratto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica con precisione i canoni ermeneutici violati e spiega come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente sostenere in modo generico che il contratto abbia un diverso nomen iuris o una diversa natura.
  • In presenza di una motivazione di merito basata su prove testimoniali e apprezzamenti di fatto, il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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