Cassazione Civile, Ordinanza n. 30569/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente che aveva trasferito la residenza in Italia nel 2016 chiedeva, in dichiarazione dei redditi, il rimborso dell'IRPEF versata per suo conto dal datore di lavoro in applicazione del regime agevolativo per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, per gli anni d'imposta 2016-2020. L'Agenzia delle entrate rimborsava solo le somme relative al 2018-2020 e negava quelle del 2016-2017, ritenendo tardiva la richiesta perché formulata tramite dichiarazione integrativa presentata nel 2020. Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto e otteneva in appello l'accoglimento della domanda, con affermazione che la legge non prevedeva decadenza dal beneficio né per mancata richiesta al datore di lavoro né per la tardiva dichiarazione integrativa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.lgs. 147/2015 e dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che il beneficio fosse attivabile solo alternativamente tramite richiesta scritta al datore di lavoro oppure esercizio dell'opzione in dichiarazione entro i termini ordinari, e che la domanda per il 2016-2017 fosse comunque tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la decisione della Corte di giustizia tributaria regionale, osservando che, per il periodo in contestazione, la disciplina dell'art. 16 d.lgs. n. 147/2015 non prevedeva una decadenza dal beneficio fiscale in caso di mancata richiesta al datore di lavoro o di presentazione tardiva della dichiarazione integrativa. In base all'orientamento già espresso dalla Cassazione e alle indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2012, la scadenza del termine per attivare il regime tramite sostituto d'imposta impedisce solo di utilizzare quella specifica procedura, ma non preclude al contribuente di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
Per il periodo considerato non introduceva ancora un divieto di rimborso; la sua disciplina non comportava decadenza dal beneficio in caso di mancata richiesta al datore di lavoro o di tardiva dichiarazione integrativa. Il comma 5-ter, che poi ha introdotto un limite più restrittivo, non era applicabile alla fattispecie.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
È richiamato dall'Ufficio per sostenere il limite temporale alla dichiarazione integrativa, ma la Corte ne esclude l'effetto decadenziale sul diritto al beneficio in sé, distinguendo tra termine per attivare la procedura tramite sostituto e diritto al rimborso.
Costituisce il rimedio residuale esperibile dal contribuente per ottenere il rimborso della maggiore imposta versata quando non sia stata utilizzata in tempo la procedura tramite datore di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione invocata dall'Agenzia a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per il deposito della memoria e per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto, richiamando il regime della prenotazione a debito del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
circolare Agenzia delle entrate n. 14/E del 4 maggio 2012
È valorizzata come supporto interpretativo: pur fissando un termine per la richiesta al datore di lavoro, ammette in via residuale la richiesta di rimborso all'ufficio territoriale dell'Agenzia.
Massime di principio
- Nel regime agevolativo per lavoratori impatriati, la mancata richiesta al datore di lavoro entro il termine previsto non determina, per il periodo anteriore all'introduzione del comma 5-ter dell'art. 16 d.lgs. n. 147/2015, la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo l'impossibilità di fruire della procedura tramite sostituto d'imposta.
- Quando la disciplina agevolativa non prevede espressamente una decadenza dal rimborso, il contribuente può far valere il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata mediante istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Il termine previsto per esercitare l'opzione o per presentare la richiesta al datore di lavoro incide sul solo canale procedimentale di fruizione dell'agevolazione, non sul diritto sostanziale all'agevolazione stessa, salvo esplicita previsione normativa contraria.
- In sede di interpretazione della disciplina tributaria, le indicazioni dell'amministrazione finanziaria possono essere considerate per corroborare una lettura non decadenziale della norma, specie se coerenti con l'assenza di un espresso divieto di rimborso.
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