Cassazione Penale, Sentenza n. 24784/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il decreto di archiviazione che disponeva la confisca del ricavato della vendita di 49,830 kg di oro sequestrato. Hanno dedotto: (i) che l'oro sequestrato era "oro da investimento" e quindi sottratto alla disciplina delle merci soggette a contrabbando, con regime di liberalizzazione e esenzione IVA, per cui non poteva applicarsi la confisca obbligatoria prevista per il contrabbando; (ii) che, in ogni caso, non vi sarebbe stato un accertamento di merito idoneo a dimostrare il nesso pertinenziale fra la cosa e i reati presupposto (contrabbando/reati fiscali/riciclaggio), necessario quando la confisca è disposta in assenza di sentenza di condanna. Sostengono inoltre che la natura di "oro da investimento" va ricavata dalle caratteristiche oggettive (forma, peso, purezza, documentazione) e non può essere spogliata a motivo del suo occultamento.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la confisca disposta con il decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973, perché il provvedimento archiviante ha documentato, sulla base degli atti investigativi, l'introduzione clandestina e il sistema di occultamento dell'oro (doppiofondo dell'autovettura), nonché l'assenza dei requisiti oggettivi e documentali che avrebbero qualificato il metallo come "oro da investimento" (lingotti/placchette >1 g, purezza >=995/1000, codice identificativo/dichiarazione all'U.I.C.). In mancanza della prescritta dichiarazione doganale/attestazione per l'esenzione, anche l'ipotesi di "oro da investimento" non avrebbe impedito l'applicabilità dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione; pertanto, integra la sottrazione al pagamento dei diritti e il reato di contrabbando. Il rigetto ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese processuali (costi).
Norme richiamate
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 282 (contrabbando)
Definisce il reato di contrabbando relativo all'introduzione clandestina di merci soggette a diritti di confine; nel caso di specie il sequestro di oro occultato è stato ritenuto riconducibile a tale fattispecie.
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 295, comma 3
Richiamato come norma collegata al contrabbando aggravato; contribuisce alla configurazione della fattispecie contestata agli odierni ricorrenti.
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 301 (confisca obbligatoria)
Stabilisce la confisca obbligatoria per i beni relativi al contrabbando; la Corte ha affermato che la confisca obbligatoria può essere disposta anche con decreto di archiviazione quando la sussistenza del fatto non è esclusa e sussiste il nesso fra cosa e reato.
codice di procedura penale - artt. 666, 676 e 667, comma 4
Norme procedurali relative all'opposizione all'esecuzione e al giudizio di opposizione; individuano la sede processuale (interlocutoria) nella quale contestare la confisca disposta con decreto di archiviazione.
legge 17 gennaio 2000, n. 7 - art. 1 e art. 4
Definisce la nozione di "oro da investimento" (peso, forma, purezza) e disciplina gli obblighi di comunicazione; la Corte ha ritenuto che l'oro sequestrato non soddisfaceva i requisiti per qualificarsi come "oro da investimento" e quindi non poteva godere automaticamente della disciplina agevolativa.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10, primo comma, n. 11; art. 68; art. 70; art. 17, comma 5
Regole IVA e condizioni di esenzione per le cessioni/importazioni di "oro da investimento"; la sentenza sottolinea che l'esenzione all'importazione richiede una conforme attestazione nella dichiarazione doganale, senza la quale l'operazione resta imponibile e può integrare il reato di sottrazione al pagamento dei diritti e dell'IVA.
art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare l'archiviazione anche quando sussistono ragioni di economia processuale; la Corte osserva che l'archiviazione non preclude la confisca se il fatto non è escluso e il rapporto tra cosa e reato permane.
Direttiva 2006/112/CE (richiamata tramite d.P.R. n. 633/1972), artt. 344 e 346
La normativa comunitaria sulla IVA è recepita nel d.P.R. 633/1972; la Corte utilizza tali riferimenti per interpretare i criteri di esenzione applicabili all'"oro da investimento".
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista per i reati di contrabbando può essere disposta anche con decreto di archiviazione, purché l'archiviazione non escluda la sussistenza del fatto e risulti il nesso materiale tra cosa e reato; l'opposizione è la sede per contestare tale nesso.
- La qualificazione dell'oro come "oro da investimento" dipende da requisiti oggettivi (forma: lingotti/placchette, peso >1 g, purezza >=995/1000) e dalla documentazione (codici identificativi, dichiarazioni all'U.I.C., attestazioni doganali); l'assenza di tali requisiti comporta la possibile qualificazione come merce soggetta a dazi e IVA.
- Anche se un bene rientrasse nella categoria dell'"oro da investimento", l'esenzione dall'IVA e dai diritti all'importazione richiede la conforme attestazione nella dichiarazione doganale: la mancata dichiarazione può costituire sottrazione al pagamento dei diritti e integrare il reato di contrabbando.
- Il modo di trasporto e l'occultamento (es. doppiofondo di veicolo, provenienza da Paese terzo) e l'entità della quantità possono rafforzare l'indicazione di una introduzione clandestina e legittimare la confisca obbligatoria.
- Quando la confisca è disposta senza sentenza di condanna, spetta al ricorrente dimostrare l'assenza del nesso materiale fra la cosa e i reati presupposto; la semplice invocazione della qualifica fiscale/ammnistrativa del bene non è sufficiente se gli elementi oggettivi e documentali indicano il contrario.
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