Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorziato)
La controversia
Un consorzio volontario tra proprietari di immobili impugnava in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato l'annullamento, da parte del Tribunale, di una delibera consortile per difetto dei quorum deliberativi. La controversia riguardava l'interpretazione del regolamento consortile: il consorzio sosteneva che, in base agli artt. 1 e 11 del regolamento, le deliberazioni fossero valide con la sola maggioranza semplice dei presenti e che il consorzio non fosse assimilabile a un condominio; il controricorrente replicava che la delibera atteneva a questioni di straordinaria amministrazione e che il regolamento richiamava le norme in tema di comunione e condominio, imponendo maggioranze qualificate. Il ricorso denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1105 c.c. in relazione al regolamento e, inoltre, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla natura del consorzio e sulla corretta interpretazione delle clausole statutarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità sui consorzi volontari tra proprietari di immobili e sull'applicabilità, solo in via suppletiva, delle norme in tema di comunione e condominio quando la disciplina pattizia sia lacunosa. Tuttavia ha precisato che la disciplina dell'assetto interno e delle maggioranze deliberative deriva primariamente dall'atto costitutivo/regolamento consortile, che può derogare alle maggioranze codicistiche, essendo espressione di autonomia negoziale. Il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile perché la censura richiedeva una diversa interpretazione del regolamento senza indicarne specificamente il contenuto rilevante ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre il vizio motivazionale era inammissibile sia per la doppia conforme sia perché non più denunciabile nei termini di omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, e perché l'interpretazione di un contratto non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Condanna del ricorrente alle spese e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sulle deliberazioni della comunione può operare in via suppletiva nei consorzi volontari solo in mancanza di una disciplina pattizia; non impedisce clausole statutarie che regolino diversamente le maggioranze deliberative.
Le regole codicistiche sulle maggioranze assembleari del condominio non sono inderogabili per i consorzi volontari, potendo l'atto costitutivo prevedere maggioranze diverse.
È richiamato come indice dell'applicabilità, in via argomentativa, della disciplina condominiale a realtà consortili con gestione di parti e servizi comuni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto del patto/statuto su cui fonda la censura di interpretazione; la mancata specificazione rende la doglianza inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è più deducibile il vizio di motivazione nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
In presenza di doppia conforme, la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto non è impugnabile per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel percorso decisionale camerale per la trattazione del ricorso ritenuto inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso inammissibile.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nei consorzi volontari tra proprietari di immobili, la disciplina delle deliberazioni assembleari deriva primariamente dall'atto costitutivo o dal regolamento consortile; le norme su comunione e condominio operano solo in via suppletiva, se la disciplina pattizia non regola la materia.
- L'atto costitutivo di un consorzio può legittimamente derogare alle maggioranze previste dagli artt. 1105 e 1136 c.c., trattandosi di espressione di autonomia negoziale, salvo limiti di legge o di struttura del rapporto.
- Chi deduce in cassazione un'erronea interpretazione di clausole statutarie o contrattuali deve indicare specificamente il testo rilevante e il suo contenuto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l'interpretazione di un contratto e, dopo la riforma del 2012, è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado quanto alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
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