Cassazione Penale, Sentenza n. 1537/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva omessa motivazione rispetto alla richiesta di assoluzione, contestando la legittimità del provvedimento questorile presupposto del reato perché, a suo avviso, privo dell'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza (elemento che, a suo dire, renderebbe illegittimo il foglio di via obbligatorio e quindi inesistente il reato ex art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento questorile conteneva l'ordine di rientro nel Comune di abituale dimora, e dalle premesse dell'atto risultava la residenza dell'imputato nel Comune di Montesilvano; in mancanza di specifica contestazione difensiva i due luoghi sono stati ritenuti coincidenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.c. Di conseguenza il foglio di via è valido e il reato (inosservanza del foglio di via obbligatorio) sussiste. La Corte ha inoltre escluso la prescrizione: il fatto commesso il 15/12/2017 rientra nella vigenza della disciplina di sospensione prevista dall'art. 159 c.p. (come modificato dalla legge "Orlando"), con conseguente slittamento del termine prescrizionale al 15/06/2024. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 3)
La contravvenzione sanzionata dall'art. 76, comma 3, consiste nell'inosservanza del provvedimento amministrativo (foglio di via obbligatorio con ordine di rimpatrio e divieto di ritorno) previsto dall'art. 2 del decreto; il provvedimento amministrativo è il presupposto logico-giuridico del reato.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 2)
«Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate».
La norma definisce il contenuto del foglio di via obbligatorio: ha natura promiscua (rimpatrio + divieto di ritorno). Entrambe le prescrizioni (ordine di rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno) sono condizioni imprescindibili per la legittima emissione del foglio di via.
"La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale"
La coincidenza tra luogo di abituale dimora e luogo di residenza può essere desunta e, in assenza di specifica contestazione, fa ritenere soddisfatta la prescrizione del rimpatrio nel provvedimento questorile.
cod. pen. art. 159, secondo comma (normativa sulla sospensione della prescrizione)
Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 10/1/2020 la sospensione del corso della prescrizione opera dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi; applicata al caso, ha impedito la prescrizione del reato.
Legge 23 giugno 2017 (c.d. legge "Orlando")
Ha introdotto la regime transitorio (applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 10/1/2020) che sospende la prescrizione per il periodo tra deposito della sentenza di primo grado e pronuncia del dispositivo del grado successivo, fino a 1 anno e 6 mesi.
Legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha introdotto, a partire dal 10/1/2020, il nuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione (art. 161-bis c.p.), che modifica la disciplina prescrizionale per i fatti successivi all'entrata in vigore.
cod. pen. artt. 157 e 161 (termini prescrizionali)
Gli articoli determinano la durata della prescrizione per i reati contravvenzionali; nel caso specifico ai 5 anni previsti si è sommato il periodo di sospensione previsto dalla normativa transitoria, rinviando il termine prescrizionale.
Massime di principio
- Per integrare il foglio di via obbligatorio valido occorrono congiuntamente l'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza (o abituale dimora) e il divieto di ritorno: la mancanza anche di una sola delle due prescrizioni rende illegittimo il provvedimento e fa venir meno il presupposto del reato.
- Il giudice penale può sindacare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento questorile: il difensore deve contestarne specificamente l'assenza/formalità (es. mancanza dell'ordine di rimpatrio o difetto di motivazione) già nei gradi di merito e, se necessario, documentarlo con elementi probatori.
- In assenza di puntuale contestazione sulla discrepanza tra luogo di abituale dimora e luogo indicato nel provvedimento, il giudice può ritenere i due luoghi coincidenti richiamando l'art. 43 c.c.; pertanto è importante sollevare e provare la difformità sul punto.
- Sulle questioni prescritte: verificare sempre la normativa temporale applicabile al fatto (eventuali disposizioni transitorie come la legge "Orlando" o le modifiche successive) perché possono sospendere o interrompere i termini di prescrizione e incidere sulla proponibilità dell'azione penale.
- Se si contesta la legittimità del foglio di via in Cassazione, è necessario che il motivo sia specifico e adeguatamente motivato: la mancata risposta a un motivo concreto può costituire vizio, ma se il motivo non è fondato per carenza probatoria o per omissione difensiva, il ricorso sarà respinto.
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